Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/06/2017 n. 15689 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la rideterminazione e la revoca parziale del credito d’imposta previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, per nuove assunzioni effettuate negli anni 2003-2006 in aree svantaggiate. L’Agenzia delle Entrate sosteneva che il beneficio fosse soggetto alla regola comunitaria del de minimis e al relativo limite quantitativo triennale, anche considerando altri aiuti ricevuti dalla società. Contestava inoltre l’applicazione retroattiva del Regolamento CE n. 1998/2006, che aveva innalzato il massimale a 200.000 euro, poiché rileva la data di concessione dell’aiuto e non quella della sua effettiva fruizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società. La Corte ha stabilito che il credito d’imposta costituiva un aiuto di Stato selettivo, finanziato con risorse statali e idoneo a incidere sulla concorrenza e sugli scambi, sicché era soggetto alla regola del de minimis e al limite di 100.000 euro nel triennio applicabile all’epoca. Il successivo limite di 200.000 euro previsto dal Regolamento CE n. 1998/2006 operava soltanto per gli aiuti concessi dal 1° gennaio 2007, salvo le specifiche ipotesi di retroattività previste dal regolamento. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10

    All'ulteriore credito d'imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis ... purchè non venga superato il limite massimo di L. 180 milioni nel triennio

    Il credito d’imposta per le nuove assunzioni era espressamente sottoposto alla regola del de minimis e al limite triennale previsto dalla disciplina comunitaria allora applicabile.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 63

    La norma ha rinnovato il regime degli incentivi alle assunzioni mantenendo fermo il limite comunitario del de minimis previsto dalla L. n. 388 del 2000.

  • Regolamento CE n. 69/2001

    Consentiva la concessione senza preventiva notifica degli aiuti di importo minimo, ritenuti non idonei a incidere significativamente sulla concorrenza e sugli scambi.

  • Regolamento CE n. 1998/2006

    Le disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2007

    L’aumento del massimale del de minimis a 200.000 euro si applica, per i settori ordinari, agli aiuti concessi dal 1° gennaio 2007; rileva il momento in cui nasce il diritto giuridico all’aiuto, non quello della sua effettiva utilizzazione.

  • Articoli 87 e 88 del Trattato CE, oggi articoli 107 e 108 TFUE

    Il beneficio fiscale è stato qualificato come aiuto di Stato perché attribuito mediante risorse statali, destinato selettivamente a imprese operanti in determinate aree geografiche e potenzialmente idoneo a incidere sulla concorrenza e sugli scambi.

  • Art. 384 c.p.c., comma 2

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando una legge nazionale richiama espressamente la regola del de minimis, il limite quantitativo si applica anche se il giudice ritiene che il beneficio, in concreto, non presenti caratteristiche sufficienti per essere qualificato come aiuto di Stato.
  • Un credito d’imposta selettivo, finanziato con risorse pubbliche e riservato a imprese situate in determinate aree o appartenenti a determinate categorie, può costituire un aiuto di Stato soggetto ai limiti comunitari.
  • Per stabilire quale massimale del de minimis sia applicabile, occorre fare riferimento alla data in cui l’aiuto è giuridicamente concesso, cioè quando sorge il diritto del beneficiario, e non alla data in cui il beneficio viene concretamente utilizzato o compensato.
  • Un regolamento comunitario che innalza il massimale del de minimis non può essere applicato retroattivamente, salvo che il regolamento stesso preveda espressamente tale effetto.
  • Nel calcolo del limite triennale devono essere considerati cumulativamente gli altri aiuti o crediti d’imposta soggetti alla medesima disciplina, se riferiti al periodo rilevante e agli stessi presupposti normativi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.