Ordinanza n. 3760/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 16709/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il provvedimento sanzionatorio IVASS relativo al mancato adempimento degli obblighi di formulazione dell'offerta risarcitoria o di motivato diniego nei confronti di una pluralità di danneggiati
Esito
La controversia
IVASS ha appellato la sentenza del TAR Lazio n. 16709/2023, che aveva accolto il ricorso dell'impresa assicurativa ritenendo assorbente la violazione degli artt. 19, comma 3, e 27, comma 1-bis, del Codice del consumo e la competenza esclusiva dell'AGCM sulle condotte qualificate come pratiche commerciali scorrette. Nel giudizio di appello l'impresa ha riproposto, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., la censura di violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che le medesime condotte, valutate sotto il medesimo profilo, erano già state sanzionate dall'AGCM con un distinto provvedimento. La questione si intreccia con il giudizio relativo alla sanzione AGCM, nel quale il TAR Lazio ha ridotto l'importo della sanzione da 5.000.000 a 1.600.000 euro, respingendo la censura relativa alla competenza dell'AGCM e affermando la complementarietà tra disciplina del Codice delle assicurazioni private e disciplina delle pratiche commerciali scorrette. Tale sentenza è stata a sua volta impugnata ed è pendente dinanzi alla medesima Sezione nel giudizio n. 1842/2026.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l'appello nel merito e ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. sino alla definizione del giudizio n. 1842/2026, concernente la sanzione AGCM. La Sezione ha ritenuto ancora attuale e concreto l'interesse dell'impresa alla decisione sulla violazione del ne bis in idem, poiché la sanzione AGCM permane efficace nonostante la riduzione del relativo importo. Ha inoltre rilevato che, per applicare il ne bis in idem, occorre che le medesime condotte siano state oggetto di una decisione anteriore definitiva, pronunciata previa valutazione nel merito. Poiché l'accertamento della definitività e della legittimità della sanzione AGCM, nonché il rapporto tra la disciplina consumeristica e quella assicurativa, sono oggetto del giudizio n. 1842/2026, tale giudizio presenta un nesso di pregiudizialità-dipendenza rispetto all'appello in esame. Le spese non sono state regolate.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, c.p.a.
Consente la sospensione del giudizio quando la decisione dipende dalla definizione di altra controversia pregiudiziale; la disposizione è stata applicata per sospendere il processo sino alla definizione dell'appello relativo alla sanzione AGCM.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente alla parte appellata di riproporre in appello le questioni e censure non esaminate o assorbite dalla sentenza di primo grado; la norma è stata richiamata con riferimento alla riproposizione della censura di violazione del ne bis in idem.
art. 19, comma 3, Codice del consumo
È stato richiamato dal TAR quale fondamento della competenza dell'AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette, questione rimasta rilevante nel rapporto con la disciplina assicurativa di settore.
art. 27, comma 1-bis, Codice del consumo
È stato richiamato dal TAR per affermare la competenza dell'AGCM sulle pratiche commerciali scorrette, salva l'incompatibilità della disciplina settoriale con quella consumeristica.
art. 141 d.lgs. 209/2005
Fa parte della disciplina assicurativa posta a fondamento del provvedimento sanzionatorio IVASS relativo agli obblighi di gestione e liquidazione dei sinistri.
art. 148 d.lgs. 209/2005
Prevede i termini e gli adempimenti della procedura liquidativa; la violazione di tali obblighi è stata contestata sia nel procedimento IVASS sia, secondo la ricostruzione processuale, nel procedimento AGCM.
art. 149 d.lgs. 209/2005
È stato indicato tra le disposizioni del Codice delle assicurazioni private poste a base della sanzione IVASS.
art. 150 d.lgs. 209/2005
È stato indicato tra le disposizioni del Codice delle assicurazioni private poste a base della sanzione IVASS.
Massime di principio
- La sospensione del giudizio amministrativo ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. è giustificata quando la decisione della causa dipende dall'esito di un'altra controversia avente ad oggetto un provvedimento sanzionatorio autonomo, la cui validità o definitività condiziona la valutazione della medesima censura nel giudizio principale.
- L'applicazione del principio del ne bis in idem in materia di sanzioni amministrative presuppone che la precedente decisione riguardante le medesime condotte sia divenuta definitiva e sia stata adottata previa valutazione nel merito della controversia.
- La mera riduzione dell'importo di una sanzione non elimina l'interesse attuale e concreto del destinatario a far valere il ne bis in idem, finché la sanzione stessa rimane efficace.
- Nel coordinamento tra disciplina settoriale e disciplina generale sulle pratiche commerciali scorrette, il criterio decisivo non è la mera specialità, ma l'incompatibilità: la disciplina settoriale prevale o esclude quella generale solo quando impone obblighi incompatibili con quelli previsti dalla disciplina consumeristica e non consente l'astratta coesistenza dei due plessi normativi.
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