Sentenza del 12/04/2022 n. 1743 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Operazioni inesistenti - ripartizione dell'onore probatorio - raddoppio dei termini di accertamento - obbligo di denuncia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di accertamento IVA/tributario per operazioni ritenute inesistenti e contestazione del raddoppio dei termini per l'accertamento collegato a reati tributari; il contribuente sosteneva che non fosse stata dimostrata la inesistenza delle operazioni e che il raddoppio dei termini non potesse essere applicato senza una concreta notitia criminis/denuncia e avvio dell'azione penale
La decisione
la Corte ha affermato che spetta all'Amministrazione dimostrare la falsità dei documenti e l'inesistenza delle operazioni; tale prova può essere costituita anche da presunzioni semplici, e una volta fornite valide elementi probatori l'onere della prova si sposta sul contribuente che deve dimostrare l'effettiva esecuzione e validità delle operazioni. Quanto al raddoppio dei termini dell'accertamento, la Corte ha ritenuto che esso si fondi sull'astratta sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio e non richiede che il reato sia stato concretamente denunciato, che sia iniziata l'azione penale o che il reato sia stato accertato in sede processuale
Norme richiamate
d.P.R. 633/1972, articolo 21
richiamato in relazione agli obblighi di documentazione delle operazioni e alla qualificazione fiscale delle fatture; la Corte lo utilizza per valutare la rilevanza probatoria dei documenti emessi
d.P.R. 633/1972, articolo 54
citato in tema di effetti delle fatture e della deducibilità/indetraibilità dell'imposta, avuto riguardo alla possibile inesistenza delle operazioni fatturate
d.P.R. 600/1973, art. 39
richiamato in relazione ai termini per l'accertamento tributario e alle ipotesi di loro raddoppio in presenza di reati tributari
c.p.p., articolo 331
citato come riferimento alla disciplina della notitia criminis/denuncia e alle conseguenze processuali; la Corte ne trae la conclusione che il raddoppio non dipende dalla formale presentazione della denuncia
D. lgs. 74/2000
richiamato per la disciplina dei reati tributari; serve a qualificare le fattispecie che autorizzano, in astratto, il raddoppio dei termini d'accertamento
Massime di principio
- L'Amministrazione ha l'onere primario di provare che le fatture o i documenti siano falsi e che le operazioni non siano mai state effettuate; possono utilmente essere prodotte anche presunzioni semplici purché significative
- Se l'Amministrazione fornisce validi elementi (anche presuntivi) la prova si rovescia sul contribuente, che allora deve dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni/forniture con documenti, pagamenti, corrispondenza, testimoni o altri mezzi idonei
- Il raddoppio dei termini per l'accertamento trova giustificazione nella sola astratta sussistenza di reati tributari perseguibili d'ufficio e non richiede la concreta instaurazione del procedimento penale, la formale denuncia o la condanna
- In contestazioni di operazioni 'inesistenti' il contribuente deve curare la conservazione e la produzione di prove dirette e indirette (contratti, ddt, pagamenti tracciabili, comunicazioni commerciali) per contrastare efficacemente le presunzioni amministrative
- Il contribuente non può credere che l'assenza di una denuncia o di un procedimento penale garantisca la decadenza dell'Amministrazione dal raddoppio dei termini; la verifica della sussistenza astratta del reato è sufficiente
- In fase di contenzioso è strategico contestare la qualità probatoria delle presunzioni amministrative e chiedere che l'Amministrazione espliciti gli elementi concreti posti a fondamento dell'accertamento
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