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Sentenza

Sentenza n. 341/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento 1) dell’ordinanza dirigenziale n. 125/2025, con la quale ha contestato alla Cooperativa: a) la presenza, sulla piazza pubblica a delimitazione dell’area adibita a servizi igienici, di una parete intonacata in blocchi di lapillo, ritenuta di remota costruzione e oggetto di successive modifiche nel tempo; b) la presenza di un piccolo manufatto destinato ad ospitare impianti di adduzione a servizio dell’attività, con tubazioni visibili lungo l’area pubblica; c) la mancata rimozione del blocco servizi igienici e docce, delimitato da cancello metallico, insistente su un’area di circa mq 30, asseritamente utilizzata come deposito di materiali; d) la modifica delle quote altimetriche esterne e la realizzazione di una rampa di collegamento con la parte sottostante; e) l’installazione di una canna fumaria a servizio delle cucine dell’attività, ritenuta priva di titolo autorizzativo; f) l’installazione di due unità esterne di condizionamento, con presunta violazione delle norme in materia di sicurezza degli impianti; g) la mancata rimozione di una tenda stagionale assentita con precedente permesso di costruire; h) una diversa distribuzione interna dei locali e una presunta modifica della destinazione d’uso, con riferimento alla presenza di un locale indicato come “infermeria”; i) la asserita assenza di accessibilità per persone con disabilità, in violazione della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; j) la violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento alla presenza di impiantistica ritenuta non conforme al D.lgs. 81/2008, ingiungendo la demolizione delle opere contestate e il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 30 giorni, con avvertimento circa l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001; 2) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente e successivo, allo stato non conosciuti.

Giustizia amministrativa202600257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere realizzate su area demaniale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La cooperativa ha impugnato l’ordinanza comunale n. 125/2025, con cui era stata ingiunta la demolizione entro trenta giorni di diverse opere ritenute realizzate in assenza del permesso di costruire e del titolo paesaggistico, con avvertimento dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. A seguito di parziale ottemperanza, sono rimaste controverse una parete intonacata in blocchi di lapillo, un piccolo manufatto destinato a ospitare un impianto idraulico, la modifica delle quote altimetriche esterne e la realizzazione di una rampa, la diversa distribuzione interna e asserita modifica della destinazione d’uso di un locale adibito a infermeria, nonché l’asserita inaccessibilità della struttura alle persone con disabilità. La ricorrente ha dedotto, in particolare, la legittimità o diversa qualificazione delle opere: la parete sarebbe un manufatto rivestito da un pannello ceramico realizzato d’intesa con il Comune e recante una targa relativa alla piazza pubblica; il manufatto per l’impianto idraulico costituirebbe opera di edilizia libera; la rampa e le modifiche altimetriche sarebbero assistite da SCIA in sanatoria, autorizzazione paesaggistica e atto di assenso comunale; non vi sarebbe stata modifica della distribuzione interna né della destinazione d’uso del locale; l’accessibilità sarebbe garantita dalla rampa realizzata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza di demolizione limitatamente alle opere ancora controverse. Ha ritenuto assorbente il rilievo secondo cui, trattandosi di opere realizzate senza permesso di costruire su area demaniale, il Comune avrebbe dovuto applicare il procedimento previsto dall’art. 35 d.P.R. 380/2001, comprendente la previa diffida. La diffida era necessaria anche per consentire la verifica dello stato legittimo dei beni prima dell’adozione dell’ordinanza demolitoria, alla luce delle contestazioni e della documentazione richiamate dalla parte privata. Il giudice non ha quindi definito nel merito la legittimità sostanziale di ciascuna opera. La decisione è stata resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; le spese sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    prevede la previa comminazione di una diffida

    Per gli interventi edilizi eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire su suoli demaniali, l’adozione della misura repressiva deve essere preceduta dalla diffida prevista dalla disposizione; l’omissione di tale passaggio procedimentale rende illegittima l’ordinanza demolitoria.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    sanzioni previste dall’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001

    La norma è richiamata nell’avvertimento contenuto nell’ordinanza in relazione alle conseguenze dell’inottemperanza all’ordine di demolizione; non costituisce, tuttavia, la ratio decidendi della sentenza.

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia, ritenuta manifestamente fondata, è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • Quando vengono contestate opere edilizie realizzate senza permesso di costruire su area demaniale, l’amministrazione deve seguire il procedimento speciale previsto dall’art. 35 d.P.R. 380/2001 e, in particolare, adottare previamente la diffida prescritta dalla disposizione; l’omissione di tale adempimento vizia l’ordinanza demolitoria.
  • La previa diffida prevista per gli interventi edilizi abusivi su suoli demaniali assolve anche alla funzione di consentire una verifica preventiva dello stato legittimo dei beni e delle opere, soprattutto quando il privato contesti la qualificazione abusiva degli interventi e adduca titoli edilizi, paesaggistici o altri atti di assenso.
  • L’annullamento per violazione del procedimento speciale applicabile alle opere abusive su area demaniale può essere pronunciato senza definire nel merito la legittimità sostanziale delle singole opere contestate.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniConcessioni demaniali marittimePartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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