Cassazione Civile, Ordinanza n. 38114/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce dal rifiuto dell’emittente di rimborsare integralmente buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di "pari facoltà di rimborso", intestati alla dante causa del ricorrente e a un altro soggetto ancora in vita. L’attore, quale erede universale della cointestataria deceduta, domandava il pagamento della metà ulteriore del capitale e degli interessi, sostenendo che i buoni, emessi nel 1975 e nel 1976, fossero titoli nominativi rimborsabili a vista e che il rimborso non potesse essere subordinato a pratiche successorie o alla quietanza di tutti gli aventi diritto. Il ricorso per cassazione censurava la decisione di merito per violazione delle norme del codice postale e della normativa regolamentare richiamata, affermando che la clausola di pari facoltà di rimborso attribuisce a ciascun cointestatario o ai suoi aventi causa il diritto di ottenere il rimborso integrale, senza applicare analogicamente la disciplina dei libretti di risparmio postale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato la propria più recente giurisprudenza, secondo cui, nei buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola di "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari il superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento. Ha escluso l’applicazione analogica della disciplina dei libretti di risparmio postale che richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto, valorizzando la diversa natura dei buoni, circolanti a vista. Per effetto dell’accoglimento, la sentenza del Tribunale è stata cassata con rinvio allo stesso Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
artt. 171-182 d.P.R. n. 156 del 1973
Richiamati dal ricorrente come disciplina applicabile ratione temporis ai buoni postali emessi negli anni 1975-1976, a sostegno della rimborsabilità del titolo senza ulteriori adempimenti successori.
artt. 187, 203 e 208 d.P.R. n. 256 del 1989
art. 187, comma 1; art. 203, comma 1; art. 208
La Corte richiama la precedente giurisprudenza che aveva applicato in via analogica l’art. 187 ai buoni cointestati, ma afferma poi che tale disciplina non si estende ai buoni fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, per la diversa natura del titolo.
art. 7, comma 3, d.lgs. n. 284 del 1999
Norma evocata dal ricorrente nel quadro della disciplina regolamentare del rimborso dei buoni postali.
art. 9 d.m. Tesoro 19 dicembre 2000
Norma evocata dal ricorrente a sostegno della tesi della rimborsabilità senza condizioni ulteriori.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Nei buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola di "pari facoltà di rimborso", la morte di uno dei cointestatari non impedisce il rimborso dell’intera somma da parte del cointestatario superstite.
- Non è consentita l’applicazione analogica della disciplina dei libretti di risparmio postale ai buoni postali fruttiferi, quando la diversa natura del titolo sia incompatibile con la richiesta della quietanza di tutti gli aventi diritto.
- Quando una questione di interpretazione di clausole standard dei buoni postali presenta rilievo nomofilattico e diffusione generalizzata, la Corte valorizza il proprio precedente consolidato per assicurare uniformità applicativa.
- La clausola di pari facoltà di rimborso va letta nel senso di attribuire a ciascun cointestatario legittimazione autonoma al rimborso, senza subordinare il pagamento alla conclusione delle formalità successorie relative al cointestatario deceduto.
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