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Ordinanza

Ordinanza n. 441/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, unitamente agli atti comunali e regionali presupposti relativi alla conformità edilizia e strutturale delle opere

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione n. 42 del 19 maggio 2026, con cui è stata ingiunta la demolizione delle opere realizzate presso un'unità immobiliare sita al settimo e ultimo piano di un edificio condominiale e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni, nonché gli atti presupposti del Comune e dell'Ufficio regionale del Genio Civile. Le opere erano collegate a un intervento diretto al cambio di destinazione d'uso a fini abitativi del sovrastante lastrico solare, assentito con permesso di costruire in sanatoria n. 29 del 5 febbraio 2024, e comprendevano, in particolare, una scala di collegamento tra l'unità immobiliare e il lastrico solare. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dei limiti dell'autotutela amministrativa, degli obblighi di motivazione e dei principi di affidamento, proporzionalità e ponderazione degli interessi, oltre all'eccesso di potere per errore nei presupposti, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e difetto di istruttoria. Con il secondo motivo è stata contestata la violazione degli obblighi di motivazione, collaborazione e tutela dell'affidamento, in relazione all'attività amministrativa comunale e alle competenze del responsabile del procedimento. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione della disciplina edilizia e antisismica prevista dal d.P.R. n. 380/2001 e dalla normativa regionale, nonché l'eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto di istruttoria. Con il quarto motivo è stato dedotto il difetto di motivazione e l'erroneità dei presupposti dell'atto impugnato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia di tutte le determinazioni impugnate, senza anticipare la valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso. La sospensione è stata ritenuta assolutamente indispensabile per mantenere integra la situazione materiale controversa fino alla discussione del merito. Il Collegio ha inoltre disposto una verificazione ex art. 66 c.p.a., affidata al Direttore pro tempore del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo, con facoltà di subdelega a un docente dotato di adeguate competenze tecniche. La verificazione dovrà descrivere i luoghi e accertare natura e consistenza dei manufatti, conformità al progetto oggetto del permesso di costruire in sanatoria, natura autoportante o meno della scala e, in caso di difformità, incidenza delle opere sulla tenuta statica dell'edificio. La relazione dovrà essere depositata entro il termine stabilito in motivazione e comunque sessanta giorni liberi prima dell'udienza pubblica del 17 novembre 2026. I ricorrenti sono stati onerati del versamento di un anticipo di 500 euro sul compenso del verificatore; le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • artt. 1, 3 e 21-nonies l. 241/1990

    Richiamati dai ricorrenti in relazione ai limiti dell'autotutela, all'obbligo di motivazione, alla ponderazione degli interessi e alla tutela dell'affidamento; l'ordinanza non definisce nel merito la loro applicazione.

  • art. 5 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dai ricorrenti in relazione agli obblighi e alle competenze procedimentali in materia edilizia; la questione è stata riservata alla fase di merito.

  • artt. 65, 93, 94, 94-bis e 96 d.P.R. 380/2001

    non avendo la ditta prodotto gli elaborati necessari a firma di tecnico abilitato e quindi non potendo lo scrivente Ufficio esprimersi ai sensi dell’art. 96 del d.P.R. n. 380/01, che quanto realizzato, non può sussistere e pertanto, cautelativamente se ne propone la rimessa in pristino dello stato dei luoghi

    Richiamati in relazione agli adempimenti e ai controlli strutturali e antisismici sulle opere; la verificazione è stata disposta proprio per accertare la natura delle opere e la loro incidenza sulla tenuta statica.

  • art. 7 l. reg. Sicilia n. 26/1986

    Richiamato tra le disposizioni regionali in materia strutturale e antisismica, senza decisione definitiva nella fase cautelare.

  • art. 110 l. reg. Sicilia n. 4/2003

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme regionali asseritamente violate, senza esame conclusivo nella presente ordinanza.

  • art. 66 c.p.a.

    Utilizzato per disporre la verificazione dello stato dei luoghi e delle caratteristiche strutturali delle opere.

  • artt. 55 e 65 c.p.a.

    Richiamati quale base normativa della tutela cautelare e degli incombenti istruttori.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la determinazione e liquidazione del compenso del verificatore e per la presentazione della relativa parcella.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Individuato quale termine, a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del verificatore.

Massime di principio

  • Quando l'esecuzione di un'ordinanza di demolizione può alterare irreversibilmente lo stato dei luoghi rilevante per la decisione, il giudice amministrativo può sospenderne cautelarmente l'efficacia per mantenere integra la res controversa, anche senza anticipare il giudizio sulla fondatezza definitiva delle censure.
  • In presenza di contestazioni tecniche sulla natura, sulla conformità progettuale e sull'incidenza statica di opere edilizie, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ex art. 66 c.p.a. affidandola a una struttura universitaria dotata di specifiche competenze, formulando quesiti diretti all'accertamento dei fatti decisivi.
  • La verificazione deve comprendere una descrizione esaustiva dei luoghi, anche mediante documentazione fotografica, e deve distinguere tra opere effettivamente realizzate, opere assentite e loro eventuale incidenza sulla sicurezza strutturale dell'edificio.
  • L'incarico di ausiliario del giudice costituisce un munus intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza dell'ausiliario.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziAutotutelaIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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