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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37909/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/04/2024 con cui il Tribunale di Milano, in sede di procedura incidentale di riesame ex art. 309 c.p.p., aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Scaglione. Le contestazioni provvisorie consistono principalmente in detenzione e porto di più armi comuni da sparo (tra cui una clandestina) e relativo munizionamento, nonché detenzione di cocaina a fini di spaccio, contestate in un contesto di concorso con numerosi altri indagati e con l'attribuzione allo Scaglione di funzioni di comando nel gruppo. Gli elementi probatori richiamati dal Tribunale includono intercettazioni telefoniche, osservazioni di incontri (es. Cimitero Monumentale 15/10/2022), attività di trasporto di materiale balistico (Viale Romagna 29/10/2022), il rinvenimento delle armi e della droga in Via Mompiani il 19/11/2022 e materiali del "covo" (parrucche, divise, stemmi). L'imputato deduce tre motivi: 1) errata applicazione dell'art. 110 c.p. e mancata dimostrazione della concreta disponibilità delle armi in capo a Scaglione (contestando che gli sia stato attribuito indebita ruolo direttivo), 2) violazione dell'art. 273 c.p.p. per tardiva iscrizione nel registro degli indagati (febbraio 2024) che, secondo la difesa, indicherebbe assenza di gravità indiziaria, 3) mancanza delle esigenze cautelari, in particolare della pericolosità di reiterazione, dato che dopo il sequestro di novembre 2022 non si sarebbero concretizzate le ipotizzate rapine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, ritenendo che le doglianze sollecitino rivalutazioni in fatto su punti già congruamente motivati dal Tribunale. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse legittimamente utilizzato gli elementi investigativi (intercettazioni, osservazioni, riscontri) per concludere che le armi erano nella disponibilità dei soggetti coinvolti e che Scaglione aveva indicatori logici di posizione di leadership; la censura equivale a un vizio di motivazione e non a errore di diritto. I secondi e terzo motivi sono stati ritenuti generici: il ritardo nell'iscrizione nominativa non è di per sé indice dell'assenza di indizi e non altera la valutazione degli elementi probatori; le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente motivate alla luce della gravità degli elementi acquisiti e della personalità dell'indagato (precedenti specifici). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). È stata disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina la procedura incidentale di riesame: il Tribunale ha operato in questa sede confermando la misura cautelare adottata dal GIP.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato. La difesa ha invocato un'erronea applicazione sostenendo che non fosse provato il ruolo organizzativo; la Corte ha valutato che l'obiezione riguardava la ricostruzione di fatto e non un errore di diritto.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola l'iscrizione nel registro degli indagati. La Corte ha ritenuto che il ritardo formale nella iscrizione non incida automaticamente sulla valutazione della gravità indiziaria, che deve basarsi sul contenuto degli elementi di prova.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la comminazione di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha irrogato una somma di euro 3.000 a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La gravità indiziaria e la "disponibilità" di mezzi (es. armi) possono essere riconosciute sulla base di elementi indiziari concatenati (intercettazioni, osservazioni, riscontri materiali): in assenza di vizi di rito, la loro valutazione è questione di merito difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • Il ritardo formale nell'iscrizione nel registro degli indagati non annulla di per sé la gravità indiziaria: ciò che conta è il contenuto e la consistenza degli elementi di prova acquisiti durante le indagini.
  • Le censure che chiedono una rivalutazione dei fatti o della gravità degli indizi senza individuare un concreto vizio di diritto o di motivazione sono spesso dichiarate inammissibili o manifestamente infondate in sede di legittimità.
  • Per contestare efficacemente misure cautelari occorre focalizzarsi su vizi procedurali, carenze probatorie specifiche e motivazioni concrete che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione): argomentazioni generiche basate su ritardi formali sono poco persuasive.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe documentare il nesso diretto mancante tra indagato e cose sequestrate (catena di possesso), fornire alternative interpretative fondate sugli atti o evidenziare violazioni della ritualità delle indagini per sottrarre la valutazione dalla sfera discrezionale del giudice di merito.

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