Cassazione Civile, Ordinanza n. 18245/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bolzano che aveva riformato la decisione di primo grado e accolto le ragioni del contribuente in una controversia su accertamento dei redditi fondato su movimentazioni bancarie. Secondo l'Agenzia, i giudici di merito avevano errato nel ritenere superata, con una mera presunzione semplice o con la sola plausibilità delle giustificazioni addotte, la presunzione legale derivante dall'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 in relazione a versamenti in contanti sul conto corrente. Il contribuente aveva sostenuto che tali somme provenissero da vincite di gioco maturate all'estero, ma la CTR aveva ritenuto sufficienti gli elementi difensivi consistenti negli accessi alle case da gioco, senza una prova analitica delle vincite. I motivi di ricorso denunciavano violazione dell'art. 32, primo comma, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la presunzione legale sui versamenti bancari non potesse essere vinta da indizi generici o da una diversa presunzione semplice, ma solo da prova contraria specifica e analitica riferita a ciascun versamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, richiamando il principio secondo cui in tema di accertamenti bancari la presunzione legale prevista dagli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 in favore dell'erario può essere superata dal contribuente soltanto con prova analitica e specifica della riferibilità di ogni singolo versamento a operazioni non imponibili. Ha quindi censurato la CTR per avere attribuito rilievo alla mera plausibilità delle spiegazioni del contribuente, non corroborate da prova delle effettive vincite ma soltanto da elementi indiziari relativi agli accessi alle sale da gioco. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È richiamato come vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
art. 32, primo comma, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600/1973
Prevede una presunzione legale in tema di accertamento dei redditi sui movimenti bancari; i versamenti possono essere imputati a ricavi e la prova contraria del contribuente deve essere specifica e analitica.
art. 2727 c.c.
È evocato per escludere che la presunzione legale dell'accertamento bancario possa essere vinta da una mera presunzione semplice non adeguatamente supportata.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono ammissibili come prova contraria, ma devono essere gravi, precise e concordanti e comunque analiticamente verificate dal giudice.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per affermare che la causa può essere definita in camera di consiglio anche se la relazione del consigliere aveva prospettato un diverso esito.
art. 375 c.p.c.
È menzionato nel richiamo al rito camerale e alla possibilità di definizione della causa senza pubblica udienza.
art. 51 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato in continuità con l'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 quale base della presunzione legale in materia di accertamenti bancari, nel settore IVA.
Massime di principio
- In materia di accertamenti bancari, i versamenti e i prelevamenti su conto corrente possono essere posti a base della rettifica fiscale in forza di una presunzione legale favorevole all'erario, che non richiede i requisiti propri delle presunzioni semplici.
- Il contribuente può vincere tale presunzione solo con prova contraria specifica e analitica, idonea a dimostrare per ogni singola movimentazione la sua estraneità a operazioni imponibili.
- Non è sufficiente una giustificazione meramente plausibile o il ricorso a indizi generici, se non accompagnati da una dimostrazione concreta della riferibilità delle somme a fatti non tassabili.
- Il giudice di merito deve esaminare con rigore le prove offerte dal contribuente e motivare in modo analitico sull'efficacia dimostrativa di ciascun elemento rispetto a ciascuna movimentazione contestata.
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