Cassazione Penale, Sentenza n. 40151/2022 del 24/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che, riformando il Tribunale, aveva: (a) dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo a) (art. 44 lett. c) DPR 380/01) mentre il Tribunale aveva assolto; (b) dichiarato i ricorrenti colpevoli dei reati di tentata truffa a danno dello Stato descritti nei capi c), d) ed e), riformando l'assoluzione del primo giudice; (c) confermato l'assoluzione per la contravvenzione contestata al capo b) (art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004). I motivi di ricorso denunciavano: 1) l'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per mancanza di interesse a un'impugnazione finalizzata a ottenere una formula meno favorevole; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta disomogeneità tra il fatto contestato in primo grado (costruzione di due aereo-generatori e quattro cabine elettriche abusive, configurata ex art. 44 lett. c) DPR 380/01) e la ritenuta diversa qualificazione (richiamata dalla Corte d'appello, es. art. 30 DPR 380/01) senza che la difesa avesse potuto adeguatamente difendersi; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo: il Tribunale aveva motivato l'assenza di dolo per la complessità e contraddittorietà della disciplina amministrativa regionale (anche per la mancanza di prassi consolidate), mentre la Corte d'appello non avrebbe fornito una motivazione "rafforzata" che confutasse tale ricostruzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso non fosse manifestamente infondato con specifico riguardo al secondo e al terzo motivo, e quindi ha esaminato il profilo della prescrizione. Ha accertato che i termini di prescrizione erano decorso per tutti i reati contestati (termine risultato spirato il 27 maggio 2021 , tenuto conto delle sospensioni indicate), e perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Non si è pronunciata nel merito sui punti di disomogeneità di qualificazione e sulla valutazione dell'elemento soggettivo in quanto la causa si è risolta per estinzione dei reati per prescrizione.
Norme richiamate
Decreto-Legge n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Il procedimento in Cassazione si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi di questa norma (disciplinazione delle modalità processuali durante l'emergenza epidemiologica).
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c)
Norma richiamata quale base della contestazione relativa ad opere edilizie abusive; la Corte d'Appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto a questo capo.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 30
Richiamata nel ricorso come norma che la Corte d'appello avrebbe in pratica fatto emergere anche se non era formalmente contestata in primo grado; la questione riguarda la correttezza della riformulazione della qualificazione del fatto e il diritto della difesa a confrontarsi con la nuova qualificazione.
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1
La contravvenzione contestata al capo b) è stata oggetto di assoluzione confermata in appello; norma relativa alle sanzioni per il bene tutelato indicato.
Codice di procedura penale, art. 521
Richiamato nel motivo di ricorso sulla correlazione tra accusa e sentenza; la difesa ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per una diversa ricostruzione del fatto da parte della Corte d'appello.
Legge regionale Sardegna n. 15/2010, art. 12
La Corte d'appello evocò l'art. 12 della L.r. n. 15/2010 nella motivazione, ma la Cassazione ha ritenuto che la Corte non abbia adeguatamente confutato la motivazione del Tribunale circa la complessità normativa e la mancanza di prassi interpretative consolidate.
Regole sulla prescrizione dei reati (cod. pen. e cod. proc. pen.)
La Cassazione ha calcolato il decorso della prescrizione considerando i termini e le sospensioni segnalate e ha ritenuto che i reati fossero estinti alla data indicata (27 maggio 2021), disponendo l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Se, in Cassazione, emerge che i termini di prescrizione sono effettivamente spirati per i reati contestati, la Corte può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato, anche senza decidere nel merito delle questioni di diritto sollevate.
- La riformulazione in appello della qualificazione giuridica del fatto rispetto a quanto contestato in primo grado richiede che la difesa abbia avuto la possibilità di conoscere e contraddire la nuova qualificazione; altrimenti può essere denunciata violazione del diritto di difesa e vizio di motivazione.
- Quando la responsabilità penale si fonda sulla sussistenza del dolo in materia tecnica o amministrativa complessa, il giudice che ravvisa il dolo deve fornire una motivazione "rafforzata" che confuti la ricostruzione del giudice di primo grado che aveva escluso il dolo per la complessità normativa o per contrastanti prassi amministrative.
- L'appello del Pubblico Ministero direzionato a ottenere una formula meno favorevole può essere contestato per eventuale mancanza di interesse, ma la questione dell'ammissibilità va valutata caso per caso; non sempre la sussistenza di interesse è esclusa automaticamente.
- La difesa deve monitorare con attenzione i termini di prescrizione (e le eventuali sospensioni) e proporre tempestivamente le relative eccezioni processuali: una valutazione corretta della prescrizione può determinare la chiusura del processo senza esame del merito.
- In processi che coinvolgono questioni tecnico-amministrative complesse, è utile documentare e dedurre con precisione la confusione normativa e le prassi divergenti in sede di primo grado per rendere più solida la posizione difensiva in appello e in Cassazione.
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