Cassazione Penale, Sentenza n. 5936/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Milano del 20/10/2021 con cui era stato condannato alla multa di euro 10.000,00 per il reato previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (permanenza nel territorio nazionale inottemperando all'ordine di espulsione notificato il 18/06/2015). In cassazione denunciava nullità processuali (artt. 420-bis, 420-quater e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: il Giudice di Pace non avrebbe accertato la volontarietà dell'assenza dall'udienza né la effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, essendosi l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio avuta al momento dell'identificazione e senza contatti tra difensore e assistito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che il giudice deve verificare e motivare la volontarietà dell'assenza dell'imputato prima di dichiararla ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a dimostrare la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione alla stessa; occorre un accertamento in fatto della esistenza di un rapporto professionale effettivo o di condotte positive del soggetto idonee a dimostrare la volontà di sottrarsi. Per la mancanza di tale accertamento, è stata dichiarata una nullità assoluta: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Giudice di Pace di Milano per il prosieguo.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione) - art. 14, comma 5
Norma sostanziale cui si riferisce la condanna: punisce la permanenza nel territorio nazionale in violazione dell'ordine di espulsione; la Corte non ha modificato il contenuto della norma sostanziale ma ha annullato la sentenza per vizi procedurali relativi alla dichiarazione di assenza.
codice di procedura penale - art. 420-bis
art. 420-bis cod. proc. pen.
Prevede le ipotesi in cui il giudice può procedere in assenza dell'imputato domiciliato. La Corte interpreta la norma richiedendo che, prima di dichiarare l'assenza, il giudice accerti la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento ovvero l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato; l'elezione di domicilio presso difensore d'ufficio non è automaticamente sufficiente.
codice di procedura penale - art. 420-quater
art. 420-quater cod. proc. pen.
Norma collegata alla dichiarazione di assenza e relative comunicazioni; richiamata nel vizio di nullità procedurale. La Corte sottolinea l'obbligo per il giudice di corretta verifica procedurale prima di applicare le disposizioni sugli effetti dell'assenza.
codice di procedura penale - art. 178, comma 1, lett. c
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma relativa alle nullità processuali rilevanti a pena di nullità assoluta; utilizzata per qualificare la mancata verifica della volontarietà dell'assenza come causa di nullità assoluta della sentenza.
codice di procedura penale - art. 162, comma 1
art. 162, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato in giurisprudenza come esempio di obbligo di comunicazione del cambiamento di domicilio: la mancata comunicazione può costituire elemento indicativo della volontà di sottrarsi alla conoscenza del procedimento, ma non è di per sé sempre decisiva.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020)
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019
La Suprema Corte ha precisato che la 'volontaria sottrazione' è costituita da condotte positive e richiede accertamento in fatto; la semplice mancanza di diligenza o l'elezione di domicilio non bastano a provare la volontà di sottrarsi.
Massime di principio
- La dichiarazione di assenza dell'imputato domiciliato presso difensore richiede un accertamento concreto e motivato della effettiva conoscenza del procedimento o della volontaria sottrazione alla conoscenza; non basta la sola elezione di domicilio.
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, specie se avvenuta in fase di identificazione e senza contatti successivi tra difensore e assistito, non prova di per sé che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo.
- La 'volontaria sottrazione' deve emergere da comportamenti positivi e specifici (es. indicazione di domicilio falso, modifica delle generalità, mancata comunicazione del cambio di domicilio), non da generiche negligenze.
- In mancanza dell'accertamento richiesto dall'art. 420-bis, la sentenza emessa in assenza può essere nulla e soggetta ad annullamento dalla Corte di Cassazione.
- Sulla difesa non grava l'onere di provare l'assenza di conoscenza del procedimento: il giudice deve effettuare e motivare l'accertamento in ordine alla conoscenza o alla volontaria sottrazione.
- Per evitare nullità, l'Ufficio e il Pubblico Ministero devono curare le comunicazioni e le modalità di notifica; il difensore, anche d'ufficio, è tenuto a documentare eventuali contatti o mancate comunicazioni con l'assistito.
- In casi simili è utile produrre o ricercare elementi concreti che dimostrino contatti o assenza di contatti tra difensore e imputato, prove circa il domicilio reale e ogni circostanza che possa chiarire se l'assenza sia stata volontaria.
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