Ordinanza n. 2130/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza semplificata del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso contro il rigetto della domanda di riconoscimento della parità scolastica dell’istituto frequentato dagli studenti
Esito
Favorevole al ricorrente (studenti)
Prevale il privato
La controversia
Gli studenti hanno appellato la sentenza del TAR Campania, chiedendone la riforma previa sospensione dell’efficacia. Il ricorso di primo grado era diretto contro il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della parità scolastica per l’anno 2025/2026 presentata dall’istituto da essi frequentato. Il TAR aveva accolto l’eccezione dell’amministrazione e dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad agire degli studenti. In appello, l’amministrazione ha riproposto la medesima eccezione, il cui esame è stato riservato alla fase di merito. In sede cautelare gli appellanti hanno rappresentato l’impossibilità, allo stato, di sapere se potessero concludere l’anno scolastico e sostenere le prove INVALSI e l’esame di maturità come studenti dell’istituto, privo del riconoscimento della parità, oppure come privatisti, non avendo potuto presentare tempestivamente la relativa domanda. È stato inoltre evidenziato che la spettanza della parità scolastica dell’istituto era oggetto di un distinto giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio, già trattenuto in decisione, e che agli studenti era preclusa, a quel momento, anche la tempestiva presentazione di una domanda di trasferimento presso altri istituti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare subordinata, senza definire l’eccezione di difetto di legittimazione, riservata al merito. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, di ammettere gli studenti appellanti a sostenere l’esame finale come privatisti. L’accoglimento è stato fondato sul fumus boni iuris e, soprattutto, sul periculum in mora: la prossimità della conclusione dell’anno scolastico esponeva gli studenti al rischio concreto di non poter completare il percorso di studi e sostenere le prove finali, mentre la spettanza della parità scolastica dell’istituto restava sub iudice. La misura è stata ritenuta compatibile con l’interesse pubblico all’istruzione e alla continuità didattica e neutra rispetto al distinto contenzioso sulla spettanza della parità scolastica, poiché l’esame da privatista prescinde dal riconoscimento della parità dell’istituto. Per rendere effettiva la cautela, l’amministrazione è stata incaricata di indicare le modalità di presentazione delle domande, individuare le sedi d’esame preferibilmente prossime alle residenze degli studenti e organizzare tempestivamente apposite sessioni, da concludere nei termini ministeriali, dandone comunicazione all’istituto di provenienza. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito dell’appello è stato fissato all’udienza pubblica del 24 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 98 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)
Consente, in sede di appello, l’adozione di misure cautelari; nel caso concreto è stato utilizzato per disporre l’ammissione degli studenti agli esami finali come privatisti, in attesa della decisione di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice amministrativo non può attribuire in via definitiva il bene della vita spettante solo all’esito del giudizio, ma può adottare una misura provvisoria e strumentale idonea a evitare che la durata del processo renda irreversibile o inutilmente pregiudizievole la situazione del ricorrente.
- Quando la legittimità o la spettanza di un titolo amministrativo da cui dipende il percorso scolastico è ancora sub iudice, il giudice cautelare può predisporre una soluzione alternativa che consenta agli studenti di completare l’anno e sostenere le prove finali, senza anticipare né pregiudicare la decisione sul titolo controverso.
- Nel bilanciamento cautelare, il rischio concreto di perdere la possibilità di completare il percorso di studi e sostenere gli esami finali integra un periculum in mora rilevante, soprattutto quando non siano più praticabili, nei termini, il trasferimento presso altro istituto o la presentazione di una domanda come privatista.
- Una misura cautelare è effettiva soltanto se accompagnata dall’individuazione degli adempimenti amministrativi necessari alla sua attuazione; pertanto il giudice può imporre all’amministrazione di definire modalità, sedi e calendario delle prove entro i termini previsti dalla disciplina di settore.
- La tutela cautelare può essere conformata in modo da salvaguardare l’interesse pubblico alla continuità didattica senza incidere sul distinto rapporto controverso tra amministrazione e istituto scolastico, quando la misura disposta prescinda dal riconoscimento della parità scolastica dell’istituto.
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