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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30661/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, confermando quindi gli esiti sostanziali della sentenza di appello resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non emergeva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catania, in esito a concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva riformato la sentenza di primo grado rideterminando le pene e incidendo su alcune posizioni individuali: assoluzione di un imputato dall'addebito associativo, esclusione del ruolo di capo promotore per un altro, esclusione della recidiva per un terzo e riconoscimento di attenuanti generiche ad alcuni. Contro tale decisione vari imputati hanno proposto ricorso per cassazione: uno ha lamentato che i fatti dovessero essere riqualificati nella fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; altri hanno censurato la determinazione degli aumenti per continuazione e la quantificazione della pena; un altro ha sostenuto che l'assoluzione di un coimputato dall'associazione avrebbe imposto l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 309/1990 e una diversa comparazione tra attenuanti e aggravanti, oltre a contestare la pena-base e gli aumenti per i reati satellite. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili perché, nel giudizio avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo vizi dell'accordo, difformità tra accordo e sentenza, pena illegale e prescrizione maturata prima della convalida; restano precluse le doglianze sui motivi rinunciati e sui profili di merito del trattamento sanzionatorio, salvo illegalità della pena. Quanto alla censura sull'aggravante dell'art. 74, comma 3, è stata inoltre giudicata manifestamente infondata, perché l'aggravante era fondata su due autonomi presupposti e, comunque, il numero dei partecipanti restava sufficiente anche escludendo il coimputato assolto.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    "concordato con rinuncia ai motivi di appello"

    La sentenza resa a seguito di concordato in appello ha un perimetro di impugnabilità molto ristretto: in cassazione sono deducibili solo i vizi dell'accordo, la difformità della pronuncia rispetto alla richiesta, la pena illegale e la prescrizione maturata prima della convalida.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti consentiti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La Corte ha qualificato i ricorsi come trattabili senza formalità e inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Il ricorrente aveva chiesto la qualificazione dei fatti come lieve entità, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché attinente a un punto coperto dal concordato.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    L'aggravante per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata ritenuta correttamente applicata; la Corte ha osservato che essa risultava integrata anche per un autonomo profilo e che, comunque, il numero dei partecipanti restava sufficiente.

  • art. 129 c.p.p.

    Le censure relative alla mancata verifica delle cause di proscioglimento sono precluse nel ricorso avverso la sentenza di concordato, salvo il caso di prescrizione maturata prima della convalida.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. non sono deducibili in cassazione le censure che investono il merito dei punti oggetto di concordato, comprese quelle sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla determinazione della pena, salvo che si denunci una pena illegale.
  • Nel giudizio di legittimità contro la sentenza che ratifica il concordato restano proponibili soltanto i vizi relativi alla formazione del consenso, la difformità tra accordo e decisione, l'illegalità della pena e l'eventuale prescrizione già maturata prima della convalida.
  • La contestazione di un'aggravante non viene meno automaticamente per l'assoluzione di un coimputato, quando l'aggravante sia sorretta da più presupposti autonomi o permanga comunque il numero minimo di partecipi richiesto dalla norma.
  • Le doglianze che si risolvono in meri vizi motivazionali sulla quantificazione della pena non sono scrutinabili in cassazione se la pena irrogata non è illegale.
  • Nel giudizio di concordato, l'accordo delle parti comporta la rinuncia ai motivi di appello sui punti concordati, con conseguente preclusione di nuove e diverse doglianze nel successivo giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entitàAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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