Cassazione Penale, Ordinanza n. 14367/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso della parte civile è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata invece respinta la richiesta dell'imputato di condanna della parte civile alle spese, disponendosi la compensazione integrale per giustificati motivi, in considerazione della originaria condanna poi riformata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
In un procedimento per minaccia, la Corte di appello aveva riformato la precedente condanna di primo grado assolvendp l'imputato. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione sulla valutazione dell'attendibilità delle fonti dichiarative e la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere inattendibile la persona offesa. La difesa dell'imputato ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e la condanna della parte civile alla rifusione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché volto a ottenere una nuova valutazione del merito e privo di specifica individuazione di travisamenti delle risultanze processuali; ha inoltre rilevato che la Corte di merito aveva effettivamente spiegato le ragioni dell'inattendibilità della persona offesa.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il ricorso non può veicolare una mera rilettura del materiale probatorio né una diversa valutazione di merito, salvo specifico travisamento delle emergenze processuali.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione, si risolva in una alternativa lettura delle prove e in una richiesta di rivalutazione del merito.
- La censura sulla motivazione è scrutinabile in sede di legittimità solo se individua specifici travisamenti delle risultanze processuali o una reale mancanza/illogicità della motivazione, non potendosi chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle fonti dichiarative.
- Quando il giudice di merito dia conto, con motivazione espressa, delle ragioni della ritenuta inattendibilità della persona offesa, la doglianza che pretenda una diversa apprezzazione del racconto resta estranea al sindacato di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
- In presenza di originaria condanna poi riformata in appello, possono sussistere giustificati motivi per compensare integralmente le spese tra parte civile e imputato.
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