Sentenza n. 3731/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della nota del 3 novembre 2025, con cui l’Amministrazione ha escluso la Ricorrente dal “Concorso pubblico, su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale”, per asserita assenza del titolo di riserva dichiarato; - della nota endoprocedimentale prot. n. 19055 del 23 settembre 2025, con cui l’Amministrazione ha comunicato alla Ricorrente l’avvio del procedimento finalizzato alla sua esclusione dalla selezione; - della graduatoria dei candidati vincitori A.1, pubblicata il 23 dicembre 2025 a seguito della rettifica disposta dalla Commissione esaminatrice, nella parte in cui la Ricorrente, ex posizione n. 27 con il punteggio di 25,25, non vi risulta più inclusa; - della graduatoria di merito rettificata dalla Commissione esaminatrice, allo stato non conosciuta; - di tutti gli atti e i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in seno alla procedura, allo stato non conosciuti; - degli eventuali provvedimenti di assunzione e/o presa di servizio dei candidati vincitori, e dei relativi contratti individuali di lavoro stipulati con l’Amministrazione; - per quanto occorrer possa, dell’art. 1, commi 5 e 6, del Bando, ove dovessero essere interpretati nel senso di escludere dalle riserve di posti ivi contemplate le attività dichiarate dalla Ricorrente in sede di partecipazione; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria dei vincitori di un concorso pubblico e conseguente rettifica della graduatoria per mancato possesso del titolo di riserva dichiarato
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, inizialmente collocata tra i vincitori con il punteggio di 25,25, è stata esclusa perché l’Amministrazione ha ritenuto non maturato, alla data di pubblicazione del bando, il requisito dei 36 mesi di servizio richiesto per la riserva del 40% prevista dall’art. 1, comma 3, d.l. n. 80/2021 e recepita dall’art. 1, comma 6, del bando. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, che l’Amministrazione avrebbe dovuto cumulare il servizio prestato presso l’Ufficio del processo, pari a circa 32 mesi, con il precedente servizio a tempo determinato quale operatore giudiziario, pari a circa 10 mesi e mezzo, raggiungendo complessivamente oltre 36 mesi. Ha sostenuto che la disciplina dovesse essere interpretata in senso analogo alle disposizioni dirette alla stabilizzazione del precariato, valorizzando l’anzianità maturata presso la pubblica amministrazione anche attraverso rapporti diversi. In via subordinata, ha lamentato il mancato riconoscimento della riserva spettante agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che il riconoscimento o il mancato riconoscimento delle riserve incida sulla formazione della graduatoria, atto riconducibile alla piena cognizione del giudice amministrativo. Nel merito, ha respinto il primo motivo perché l’art. 1, comma 3, d.l. n. 80/2021 collega espressamente la riserva ai rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dai commi 4 e 5, lett. b), della medesima disposizione, instaurati nell’ambito delle specifiche procedure concorsuali funzionali all’attuazione dei progetti PNRR. La ratio della riserva è valorizzare l’esperienza maturata in quelle specifiche procedure, non introdurre una generale stabilizzazione del precariato presso la pubblica amministrazione. Di conseguenza, non è consentito cumulare il servizio svolto nell’ambito dell’Ufficio del processo con il precedente servizio quale operatore giudiziario. È stato respinto anche il motivo subordinato: il titolo di riserva per il servizio civile universale non era stato dichiarato nella domanda di partecipazione, ma soltanto successivamente. L’Amministrazione non può valutare titoli di riserva o preferenza non indicati tempestivamente nella domanda, poiché la successiva indicazione costituisce un’integrazione non consentita, in contrasto con la perentorietà del termine di presentazione e con la par condicio dei candidati. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in 500 euro per compensi, oltre accessori, in favore di ciascuna delle amministrazioni resistenti e del controinteressato.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, d.l. n. 80/2021
Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi
La riserva è riferita esclusivamente all’esperienza maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dalla stessa disciplina, nell’ambito delle specifiche procedure concorsuali collegate all’attuazione dei progetti PNRR; non costituisce una misura generale di stabilizzazione del precariato e non consente il cumulo con esperienze lavorative diverse.
art. 1, commi 4 e 5, lett. b), d.l. n. 80/2021
Individuano i rapporti di lavoro a tempo determinato ai quali è collegata la riserva prevista dal comma 3.
art. 1, commi 5 e 6, del bando di concorso
Recepiscono le riserve previste per il concorso, inclusa la riserva del 40% collegata all’esperienza lavorativa specificamente considerata dalla legge e quella in favore degli operatori volontari del servizio civile universale.
art. 16, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
I titoli di preferenza o di riserva sono valutabili quando siano già stati indicati nella domanda di ammissione al concorso; la loro dichiarazione successiva alla scadenza del termine integra la domanda e non è consentita.
art. 60, comma 1, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria siano completi e le parti siano state avvisate.
Massime di principio
- Una riserva di posti prevista per valorizzare l’esperienza maturata in specifici rapporti di lavoro a tempo determinato può essere utilizzata soltanto dai candidati che abbiano maturato il servizio nell’ambito dei rapporti e delle procedure espressamente individuati dalla norma istitutiva; non è consentita un’interpretazione estensiva che trasformi la riserva in una generale misura di stabilizzazione del precariato.
- Quando la disciplina della riserva richiede almeno trentasei mesi di servizio maturati in rapporti di lavoro specificamente individuati dalla legge, non è consentito cumulare periodi di servizio riferibili a rapporti diversi, anche se svolti presso la medesima amministrazione e complessivamente superiori alla soglia temporale.
- I titoli di riserva o di preferenza devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione entro il termine previsto dal bando. La loro indicazione successiva non costituisce una mera regolarizzazione documentale, ma un’integrazione della domanda non consentita, in ragione della perentorietà del termine e della par condicio dei candidati.
- Le controversie sul riconoscimento delle riserve concorsuali rientrano nella giurisdizione amministrativa quando la contestazione incide sulla formazione o sulla rettifica della graduatoria, quale atto della procedura concorsuale.
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