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Ordinanza

Ordinanza n. 3206/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di inammissibilità della domanda n. INN24_EYR4EGPU pubblicato e non notificato in data 19.02.2026 con il quale si confermava che” non sono state considerate valide ragioni per riaprire il procedimento istruttorio e pertanto l’esito resta confermato”; della successiva graduatoria nazionale di pubblicazione delle domande ammesse; di ogni atto conseguente e successivo, connesso e/o conseguenziale; e per quanto occorrer possa del Bando “Fondo per l’innovazione in agricoltura Avviso di apertura del portale di accesso alle agevolazioni e istruzioni operative per l’anno 2024”;

Giustizia amministrativa202603627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inammissibilità della domanda di accesso alle agevolazioni del Fondo per l'innovazione in agricoltura, con conferma dell'esito istruttorio, e successivo elenco nazionale delle domande ammesse

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato il provvedimento con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di accesso alle agevolazioni del Fondo per l'innovazione in agricoltura, deducendo l'illegittimità della conferma dell'esito negativo e degli atti conseguenti, nonché, per quanto occorresse, del bando relativo all'annualità 2024. Il testo dell'ordinanza non specifica analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti. Nella fase cautelare il TAR ha rilevato che un'eventuale ammissione della ricorrente, essendo la misura finanziata entro un plafond predeterminato, potrebbe incidere sulla posizione delle imprese già ammesse e utilmente collocate nell'elenco. Ha quindi ravvisato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle proponenti collocate in posizione migliore. Pur essendo l'elenco pubblico e accessibile, il giudice ha riconosciuto una difficoltà obiettiva nella sua consultazione e nell'identificazione delle imprese, poiché l'elenco è anonimo e utilizza indicazioni sullo stato delle pratiche non immediatamente comprensibili; tale difficoltà è stata ritenuta idonea a giustificare l'errore scusabile.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha deciso nel merito né ha definito la domanda cautelare mediante sospensione dell'atto. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le altre proponenti collocate nell'elenco in posizione migliore rispetto alla ricorrente. La ricorrente dovrà notificare individualmente il ricorso a tali imprese, allegando l'ordinanza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco degli indirizzi PEC. L'amministrazione dovrà trasmettere alla ricorrente l'elenco completo degli indirizzi PEC entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; le prove delle notifiche dovranno essere depositate entro dieci giorni dalle notifiche. Le esigenze cautelari sono state ritenute tutelabili mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito del 25 novembre 2026, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., con riserva di ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese, comprese quelle della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela delle esigenze cautelari può essere assicurata mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza necessità di adottare una misura cautelare sospensiva.

Massime di principio

  • Quando l'eventuale accoglimento del ricorso e l'ammissione del ricorrente a una misura di sostegno finanziata entro un plafond predeterminato possono incidere sulle posizioni delle imprese già ammesse, queste ultime devono essere chiamate a partecipare al giudizio in quanto potenziali controinteressate.
  • La difficoltà obiettiva di individuare i potenziali controinteressati in un elenco pubblico, reso anonimo e corredato da indicazioni non immediatamente comprensibili sullo stato delle pratiche, può giustificare il riconoscimento dell'errore scusabile e consentire l'integrazione del contraddittorio.
  • In presenza di esigenze cautelari, il giudice può accordare tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., riservando ogni decisione sulla fondatezza del ricorso e sulle ulteriori questioni processuali.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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