Cassazione Penale, Sentenza n. 47760/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi principali: 1) inosservanza di norme processuali e nullità per l'utilizzo, nella decisione di appello, di un documento non reso ostensibile alla difesa (riferimento alla seconda pagina del verbale di sit reso da Bassani Domenico), con contestuale affermazione che tale documento avrebbe inciso sulla scelta del rito abbreviato; 2) motivazione insufficiente e contraddittoria e violazione di legge nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo b) (contestazione della valutazione della Corte d'appello sulla prova dell'innesco doloso, richiamo all'assenza di tracce di liquido infiammabile e all'apparente contraddizione rispetto all'assoluzione del coimputato Botti); 3) motivazione apodittica e insufficiente quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati, generici o non consentiti. Ha richiamato il principio della doppia conforme quando le motivazioni di primo e secondo grado formano un unico corpo argomentativo, e ha escluso la possibilità di una rinnovata valutazione del merito in questa sede. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico, privo di dimostrazione del pregiudizio e della decisività del documento contestato; il secondo motivo è stato considerato una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in Cassazione; il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato per genericità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in Euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Norma che individua il delitto contestato al ricorrente (capo b) della rubrica). La sentenza di merito ha confermato la responsabilità per tale fattispecie.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per limitare la riproduzione integrale dei motivi in sentenza e per motivare la sintetica esposizione del ricorso in Cassazione nei limiti necessari per la decisione.
art. 62-bis cod. pen. (modificato dal d.l. 23/05/2008, n. 92, conv. con legge 24/07/2008, n. 125)
Richiamato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche: dopo la modifica normativa non è più sufficiente la mera incensuratezza per ottenere la diminuente; occorrono elementi positivi e concreti a favore dell'imputato.
principio processuale sulla nullità e inutilizzabilità dei documenti
La Corte ha applicato il principio secondo cui l'uso di documenti non conoscibili dalla difesa deve essere denunciato con specificità e deve essere dimostrato il pregiudizio decisivo per la decisione; la genericità della doglianza rende il motivo inammissibile.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: le doglianze che chiedono una diversa ponderazione delle prove o una rivalutazione del merito sono inammissibili.
- La denuncia di utilizzo di documenti non noti alla difesa richiede prova della mancata acquisizione nel fascicolo, tempestiva eccezione in sede di merito e dimostrazione che il contenuto era decisivo e ha arrecato concreto pregiudizio alle scelte difensive.
- Per contestare valutazioni tecnico-scientifiche è necessario indicare vizi specifici della metodologia, incongruenze oggettive o profili di illegittimità procedurale; la mera opinione che l'accertamento sia errato non basta.
- Dopo la modifica dell'art. 62-bis, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi e rilevanti: la sola assenza di precedenti non è più sufficiente.
- Quando le motivazioni di primo e secondo grado sono conformi e si compongono in un unico corpo argomentativo, la Cassazione interviene solo per vizi di diritto manifesto o per nullità specifiche, non per divergenze di valutazione probatoria.
- Per evitare l'inammissibilità occorre formulare motivi specifici, non generici, indicare norme violate o errori formali puntuali e dimostrare il nesso di causalità tra il vizio e il pregiudizio decisivo subito.
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