Sentenza del 20/04/2016 n. 7904 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente impugnava la cartella di pagamento relativa a IVA, IRPEF e IRAP dichiarate nel 2001 per il periodo d’imposta 2000, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. In primo grado aveva ottenuto esito favorevole; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta, con sentenza n. 40/21/10, aveva invece accolto gli appelli dell’Agenzia e del Concessionario, ritenendo tempestiva la notifica della cartella eseguita il 12 settembre 2006. In Cassazione I.R.D. ha proposto due motivi: (1) omessa pronuncia sulla dedotta inesistenza giuridica della notifica, perché non erano identificabili il notificante e la sua firma; (2) violazione dell’art. 25, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la cartella dovesse essere notificata entro il terzo anno successivo alla dichiarazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è infondato: non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d’appello fonda la decisione su una ricostruzione incompatibile con la censura e, inoltre, la ricorrente non aveva trascritto la relata di notifica, con conseguente difetto di autosufficienza del motivo. Il secondo è infondato: per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la disciplina transitoria introdotta dal D.L. n. 106/2005, convertito dalla L. n. 156/2005, prevede il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; la disciplina opera anche retroattivamente per le controversie non definite con giudicato. La notifica del 12 settembre 2006 è stata quindi ritenuta tempestiva. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità a ciascuno dei due controricorrenti: euro 1.100, oltre accessori, e euro 150 per spese borsuali.
Norme richiamate
Art. 25, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 602/1973
La regola invocata dalla contribuente sul termine triennale non prevale, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, sul termine quinquennale previsto dalla successiva disciplina transitoria.
per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Per le somme dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella va notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione. La disciplina transitoria si applica anche alle situazioni anteriori e ai giudizi ancora pendenti, se non definiti con sentenza passata in giudicato.
La disciplina transitoria è stata introdotta in seguito alla declaratoria d’incostituzionalità della norma sui termini di notifica delle cartelle; la Corte di cassazione ne riconosce l’applicazione retroattiva alle controversie ancora pendenti.
Massime di principio
- Per le cartelle relative a somme risultanti dalla liquidazione di dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, il termine applicabile secondo la disciplina transitoria è il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione, anche se la dichiarazione e la pretesa sono anteriori all’entrata in vigore della disciplina.
- La disciplina transitoria sui termini di notifica può applicarsi ai giudizi pendenti, purché la controversia non sia già stata definita con sentenza passata in giudicato.
- Non c’è omessa pronuncia se la motivazione del giudice, pur senza esaminare separatamente una censura, si fonda su una ricostruzione giuridica logicamente incompatibile con essa.
- Chi denuncia un vizio della notificazione deve riportare nel ricorso gli elementi documentali indispensabili, come la relata, e chiarire le modalità con cui la notifica è stata eseguita; in mancanza, il motivo può essere dichiarato infondato o carente di autosufficienza.
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