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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24753/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Il creditore aveva chiesto l'ammissione al passivo con prelazione ipotecaria di un credito risultante da un decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze non opposto e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. Il credito non era stato ammesso e, in sede di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che la curatela avesse contestato la pretesa deducendo un accordo collusivo tra il creditore e la fallita, volto a pregiudicare la massa, e qualificando la vicenda come riconducibile all'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c. La Corte ha rilevato che il ricorrente denunciava, con il primo motivo, violazione di norme processuali per ultrapetizione e decadenza della curatela, poiché il curatore non avrebbe tempestivamente invocato l'opposizione di terzo revocatoria né i relativi presupposti, avendo invece richiamato solo rimedi diversi (revocatoria e simulazione), e con il secondo motivo lamentava omesso esame di fatti decisivi e falsa applicazione dell'art. 404 c.p.c. in relazione alla motivazione sul merito e alla valutazione delle prove.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo, e ha cassato il decreto del Tribunale di Firenze con rinvio al medesimo tribunale in diversa composizione. Ha affermato che il giudice di merito aveva errato nel qualificare come mera operazione di qualificazione giuridica una questione che invece atteneva all'identificazione del rimedio esperibile: la curatela aveva invocato, sia pure erroneamente, la revocatoria e la simulazione di atti negoziali, non l'opposizione di terzo revocatoria, che è un rimedio straordinario necessario, soggetto a termini e forme proprie e non deducibile in via di semplice eccezione nel procedimento di verifica del passivo. Il tribunale dovrà riesaminare la domanda uniformandosi ai principi esposti e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 647 c.p.c.

    il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi di questa norma è assimilato, quanto alla tutela del terzo, a un titolo giudiziale impugnabile con opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c.

  • art. 98 l. fall.

    regola l'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore escluso

  • art. 404, comma 2, c.p.c.

    l'opposizione di terzo revocatoria è rimedio straordinario diretto a eliminare il titolo giudiziale viziato da dolo o collusione in danno del terzo, non mera eccezione difensiva

  • art. 656 c.p.c.

    estende al decreto ingiuntivo esecutivo ex art. 647 c.p.c. la disciplina dell'opposizione di terzo revocatoria

  • art. 395 c.p.c.

    la revocazione della sentenza non era il rimedio pertinente nel caso concreto

  • art. 64 l. fall.

    richiamato dal curatore, ma ritenuto non pertinente perché riferito alla revocatoria di atti negoziali

  • art. 66 l. fall.

    richiamato dal curatore, ma ritenuto non pertinente perché riferito alla revocatoria di atti negoziali

  • art. 1414 c.c.

    richiamato dal curatore, ma ritenuto non pertinente perché concerne la simulazione degli atti negoziali

  • art. 95 l. fall.

    consente al curatore di eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto e l'inefficacia del titolo, ma non di introdurre per eccezione l'opposizione di terzo revocatoria

  • art. 96 l. fall.

    viene richiamato come regola coerente: quando un credito risulti da sentenza non passata in giudicato pronunciata prima del fallimento, il curatore deve impugnare il provvedimento se intende contestarlo

  • art. 405 c.p.c.

    insieme agli artt. 325 e 326 c.p.c. disciplina tempi e forme dell'opposizione di terzo revocatoria

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per i termini perentori delle impugnazioni straordinarie

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato per i termini perentori delle impugnazioni straordinarie

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per il vizio di ultrapetizione, accolto nella sostanza

  • art. 113 c.p.c.

    invocato insieme al principio iura novit curia, ma non nel senso di consentire la sostituzione del rimedio esperibile

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione al diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione al giusto processo

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione al giusto processo

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per affermare la nullità ove nell'atto introduttivo dell'opposizione di terzo non siano indicati i presupposti e i termini rilevanti

  • art. 396 c.p.c.

    richiamato nel confronto sistematico sulle impugnazioni straordinarie

Massime di principio

  • L'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c. è un'impugnazione straordinaria e necessaria: non può essere sostituita da una mera eccezione sollevata nel giudizio di verifica del passivo, né può essere ricondotta a semplice questione di qualificazione giuridica del rimedio.
  • Quando il curatore intenda paralizzare un credito fondato su sentenza o su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo deducendo dolo o collusione in danno della massa, deve proporre il rimedio impugnatorio nei modi e nei termini propri dell'opposizione di terzo revocatoria; non è sufficiente invocare la revocatoria ordinaria o la simulazione di atti negoziali, né far leva sull'inefficacia relativa del titolo.
  • Il potere del giudice di qualificare giuridicamente la domanda non consente di sostituire d'ufficio un rimedio diverso da quello dedotto dalla parte quando ciò comporti il mutamento della causa petendi e del petitum sostanziale.
  • Nel procedimento di verifica dello stato passivo il curatore può opporre fatti estintivi, modificativi o impeditivi e l'inefficacia del titolo nei limiti dell'art. 95 l. fall., ma non può utilizzare in via incidentale un'impugnazione straordinaria che richiede autonoma instaurazione del giudizio e rispetto di termini perentori.
  • Per i crediti assistiti da titolo giudiziale formatosi prima del fallimento, la contestazione del credito da parte della curatela segue la logica delle impugnazioni del titolo: se il titolo non è più aggredibile con mezzi ordinari, occorre esperire le impugnazioni straordinarie eventualmente ammesse dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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