Sentenza n. 6688/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 1 aprile 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dal ricorrente in Spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato il 1° aprile 2025 una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna per l'insegnamento sul sostegno. Ha dedotto l'illegittimità dell'inerzia ministeriale, poiché, nonostante il decorso dei termini per la conclusione del procedimento, il Ministero non aveva adottato alcun provvedimento espresso. L'inerzia gli impediva inoltre l'inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all'insegnamento scolastico. Il Ministero si è costituito senza provvedere alla domanda nel corso del giudizio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di un'istanza formale e scadenza del termine di conclusione del procedimento senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali stabiliti dall'art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo complessivo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso. È stato nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inadempienza, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da esercitare entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Nel procedimento di riconoscimento, l'Amministrazione e l'eventuale commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento senza un provvedimento espresso integra la violazione dell'obbligo di provvedere.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica della completezza, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio consente di ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e l'ordine di adottare un provvedimento espresso, con possibilità di nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Ai fini dell'accertamento del silenzio-inadempimento è sufficiente la presentazione di un'istanza formale e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall'art. 16 d.lgs. 206/2007, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato mediante l'adozione di un provvedimento espresso e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro, l'amministrazione deve esercitare il potere conformandosi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai pertinenti principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
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