Cassazione Penale, Sentenza n. 18963/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. perché, dopo che l'imputato aveva nominato con deposito in cancelleria del 25/11/2020 l'avv. Francesco Gozzi quale difensore di fiducia, il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 29/10/2021 era stato notificato solo all'avv. Massimo Di Bonaventura (precedente difensore), e non anche all'avv. Gozzi. Tale mancata notifica del decreto di citazione al difensore effettivamente nominato ha comportato la nullità assoluta degli atti del giudizio di secondo grado e della relativa sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo dedotto. Ha dichiarato la nullità assoluta degli atti del giudizio di appello per la mancata notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia nominato dall'imputato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. La Corte ha precisato che l'intervento di un difensore d'ufficio designato in udienza non è idoneo a sanare la nullità derivante dalla mancata preventiva notifica al difensore di fiducia.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Richiede la previa notificazione del decreto di citazione a giudizio alle parti e ai rispettivi difensori; la mancata notificazione al difensore nominato determina la nullità assoluta degli atti del giudizio di secondo grado.
art. 97 cod. proc. pen.
Prevede la designazione di un difensore d'ufficio; la Corte ha ritenuto che la nomina e la presenza di un difensore d'ufficio in udienza non sanano la nullità derivante dalla mancata notifica preventiva al difensore di fiducia.
art. 81, secondo comma, e art. 343 cod. pen.
Indicano il capo d'imputazione originario (concorso morale/materiale e la specifica fattispecie di cui all'art. 343 c.p.), ossia la materia del processo; citate per inquadrare il reato oggetto del giudizio.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)
Conferma il principio che la mancata notificazione del decreto di citazione al difensore nominato comporta la nullità assoluta degli atti successivi, e che la presenza di un difensore d'ufficio non ricostituisce la validità degli atti viziati.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia deve risultare dagli atti e il decreto di citazione a giudizio deve essere notificato anche al difensore effettivamente nominato; la mancata notificazione può determinare nullità assoluta degli atti.
- La sostituzione o revoca del difensore precedente impone l'aggiornamento delle notifiche: l'autorità giudiziaria e la cancelleria devono verificare lo stato di rappresentanza prima di procedere.
- La presenza di un difensore d'ufficio designato in udienza non è sufficiente a sanare la nullità derivante dalla mancata preventiva notifica al difensore di fiducia; tale nullità rileva d'ufficio.
- In caso di mancata notificazione al difensore nominato, la conseguenza tipica è l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio; il rinvio può essere disposto a diversa Corte d'appello quando opportuno.
- Per prevenire il vizio, il difensore nominato dovrebbe depositare tempestivamente la nomina in cancelleria e chiedere, se necessario, la regolarizzazione delle notifiche; il giudice di merito deve accertare la regolarità delle notifiche prima di celebrare l'udienza.
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