Cassazione Penale, Sentenza n. 38993/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Domenico Belsito, affidato in prova al servizio sociale, aveva chiesto l'autorizzazione a recarsi una volta al mese nel comune di Briatico (Calabria) per ragioni di lavoro. Il magistrato di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta apponendo in calce alla istanza la dicitura "Non autorizza" e "N.B. si prega di non reiterare l'istanza" senza alcuna motivazione. Con ricorso per cassazione, affidato all'avv. Giovanni Arturo Botti, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per totale assenza di motivazione del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha stabilito che il provvedimento del magistrato di sorveglianza è impugnabile in Cassazione perché incide sulla libertà personale (richiesta di modifica delle prescrizioni dell'affidamento in prova che comporta un cambiamento dello "status libertatis"). Ha poi accertato la carenza assoluta di motivazione (provvedimento limitato a "Non autorizza"), richiamando l'orientamento consolidato sulla necessità di motivazioni coerenti, complete e logicamente efficaci. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza di Torino, invitandolo a valutare nuovamente la richiesta e, se del caso, a verificare la presenza della "doppia prognosi positiva" prevista dall'art. 47 Ord. pen.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111, comma 7
"contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge"
La Corte ricava da questa norma la possibilità di ricorso per cassazione avverso provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulla libertà personale del condannato.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Norma che consente il motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione; il ricorrente ha dedotto la totale assenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Ordinamento penitenziario, art. 47
Richiamato in relazione alla "doppia prognosi positiva" che il magistrato di sorveglianza dovrà valutare nel nuovo giudizio per decidere sull'eventuale modifica delle prescrizioni dell'affidamento in prova.
Giurisprudenza consolidata (es. Sez. U. n. 25080/2003 Pellegrino e successive pronunce della Cassazione)
Principi giurisprudenziali richiamati: i provvedimenti della magistratura di sorveglianza devono avere motivazioni minime di coerenza, completezza e logicità; la mancanza totale di motivazione configura motivo fondato di cassazione.
Massime di principio
- I provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono in modo sostanziale sulle prescrizioni dell'affidamento in prova (modificando lo "status libertatis") sono impugnabili in Cassazione ex art. 111 Cost.
- La motivazione del provvedimento deve essere effettiva: una formula sintetica come "Non autorizza" senza spiegazioni è insufficiente e determina l'annullamento per carenza assoluta di motivazione.
- Il magistrato di sorveglianza è tenuto a prendere in considerazione e valutare le ragioni addotte dall'affidato nella richiesta di modifica delle prescrizioni, motivando il diniego con elementi di fatto e di diritto coerenti e logici.
- In caso di rinvio, il magistrato dovrà valutare la richiesta anche alla luce della "doppia prognosi positiva" prevista dall'art. 47 Ord. pen., ossia della compatibilità della modifica con la sicurezza sociale e con l'esecuzione del percorso rieducativo.
- La mera indicazione di non reiterare l'istanza non supplisce all'obbligo motivazionale; devono essere evitate valutazioni formali che rendono inappellabile il potere di autotutela del ricorrente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38972/2025 del 03/12/2025
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38974/2025 del 03/12/2025
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38975/2025 del 03/12/2025
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38976/2025 del 03/12/2025
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38977/2025 del 03/12/2025
- Sentenza penale · 3 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38978/2025 del 03/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →