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Sentenza

Sentenza n. 1881/2026 - Napoli, Sezione 7

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) della nota prot. 2024/77967 del 28/06/2024, comunicata in pari data a mezzo p.e.c., con la quale il Settore Urbanistica del comune di Benevento ha adottato il diniego definitivo sull’istanza di P.d.C. in sanatoria avanzata dall’avv. La Motta (pratica edilizia SUED n. 29/2023); b) del parere vincolante negativo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Caserta e Benevento, espresso in data 23-24/01/2024, prot. n. 1409-P, conosciuto a seguito della ricezione del preavviso di diniego in data 17/05/2024; c) per quanto di interesse e possa occorre del preavviso di diniego prot. n. 59083 del 17/05/2024, comunicato in pari data a mezzo p.e.c. unitamente al parere sub. b); d) per quanto di interesse e possa occorre del parere espresso con nota sopraintendizia del 5/09/2023 prot. n. 18092; e) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra gravati.

Giustizia amministrativa202403638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale definitivo del permesso di costruire in sanatoria per il recupero abitativo di un sottotetto, fondato sul parere vincolante negativo della Soprintendenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale, il parere vincolante negativo della Soprintendenza, il preavviso di diniego e gli atti presupposti, deducendo violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, degli artt. 3 e 4 della l.r. n. 15/2000 e dell'art. 55 delle N.T.A. del P.U.C. di Benevento, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento, falsità dei presupposti, illogicità, perplessità e irragionevolezza. In particolare, ha contestato che il parere soprintendizio fosse generico e tautologico, non indicando le ragioni per cui il recupero del sottotetto e la realizzazione di sei aperture tipo Velux avrebbero alterato i valori storico-artistici e ambientali del centro storico o i prospetti dell'edificio. Ha inoltre dedotto l'assenza di una motivazione intelligibile sulle concrete modifiche asseritamente apportate, la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché del principio di leale collaborazione e del dissenso costruttivo. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per omessa impugnazione di precedenti pareri negativi e l'infondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della censura assorbente relativa al difetto di adeguata motivazione. Ha ritenuto che il parere vincolante della Soprintendenza si limitasse ad affermare che la proposta progettuale non era coerente con i valori del centro storico e che gli interventi avessero prodotto un'alterazione non accettabile dei prospetti, senza specificare quali fossero le concrete ragioni di tale incompatibilità, quali elementi dell'edificio fossero stati modificati e quali criteri di tutela fossero stati violati. Anche il diniego comunale risultava privo di autonoma motivazione, essendo fondato esclusivamente sul parere soprintendizio. Il riferimento ai sei lucernai è stato esplicitato soltanto nella memoria difensiva del Comune, con integrazione postuma della motivazione non consentita. Il giudice ha sottolineato che l'obbligo di motivazione sussiste anche per l'attività vincolata e che il difetto motivazionale non è assimilabile a un vizio formale sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990. Il primo motivo è stato ritenuto assorbente; non sono stati esaminati il secondo motivo, relativo all'assenza di una puntuale individuazione dei criteri di tutela applicati, e il terzo, concernente il principio del dissenso costruttivo. Sono stati annullati gli atti impugnati, con salvezza dei successivi provvedimenti dell'amministrazione e obbligo di riedizione del potere. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento costituisce il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo.

    La motivazione deve rendere intelligibili le ragioni concrete della decisione e non può essere generica o tautologica; tale obbligo opera anche nell'esercizio di attività vincolata.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il difetto di motivazione non è assimilabile a un mero vizio formale e non può essere neutralizzato mediante il ragionamento ipotetico previsto per i vizi formali non invalidanti.

  • art. 55, comma 2.22, delle N.T.A. del P.U.C. del Comune di Benevento

    La norma è richiamata quale base del parere vincolante soprintendizio, ma il suo richiamo non esonera l'amministrazione dall'indicare concretamente le ragioni di incompatibilità dell'intervento con i valori tutelati.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; il Comune e la Soprintendenza sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • Anche il parere vincolante dell'autorità preposta alla tutela paesaggistica o storico-artistica deve contenere una motivazione concreta, intelligibile e specifica sulle ragioni per cui l'intervento risulta incompatibile con i valori tutelati; non è sufficiente una formula generica relativa alla non coerenza dell'intervento o all'alterazione dei prospetti.
  • Il provvedimento finale che recepisce un parere vincolante privo di adeguata motivazione è illegittimo per motivazione derivata; il mero richiamo al parere non sostituisce l'obbligo di rendere comprensibili le ragioni della decisione.
  • L'amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione carente dell'atto impugnato mediante l'indicazione di elementi e ragioni nuovi, anche se desumibili dagli atti del procedimento.
  • Il difetto di motivazione sostanziale non costituisce un vizio formale neutralizzabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990, poiché incide sul fondamento stesso dell'esercizio del potere amministrativo.
  • L'annullamento per difetto di motivazione impone la riedizione del potere amministrativo e non comporta il riconoscimento definitivo del titolo edilizio richiesto.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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