Cassazione Penale, Sentenza n. 34803/2023 del 09/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Panico ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata. Il difensore deduceva: 1) violazione dell'art. 601 c.p.p. permanza dell'ordinanza di inammissibilità senza previa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia; 2) violazione degli artt. 16, 21 e 23 c.p.p. e violazione del principio del giudice naturale (art. 25 Cost.) perché, secondo il ricorrente, per alcuni capi (n. 16 e 37) sarebbe competente il Tribunale di Noia e la motivazione dell'ordinanza sarebbe contraddittoria e lesiva del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 591 c.p.p., comma 2, consente al giudice dell'impugnazione di dichiarare l'inammissibilità anche d'ufficio; l'art. 601 c.p.p. opera solo fuori dai casi previsti dall'art. 591. Sul secondo motivo, la Corte ha ricordato che i provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti al giudice ritenuto competente non sono impugnabili per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, c.p.p., salvo il caso eccezionale in cui non venga indicato alcun giudice competente. Nel caso concreto il giudice di primo grado aveva indicato i giudici competenti per territorio, quindi non sussisteva motivo di cassazione. Ha inoltre affermato la legittimità della declaratoria di inammissibilità pronunciata de plano, senza instaurare il contraddittorio secondo l'art. 127 c.p.p., in quanto non richiamato dall'art. 591 c.p.p. La Corte ha poi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen.
il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità
Consente al giudice dell'impugnazione di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione anche d'ufficio, giustificando la possibilità di pronunciare la declaratoria de plano senza instaurare il contraddittorio di cui all'art.127 c.p.p.
art. 601 cod. proc. pen.
fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante
Stabilisce l'obbligo di citazione dell'imputato appellante nelle ipotesi non contemplate dall'art. 591; la Corte ha rilevato che questa norma non si applica quando l'inammissibilità è pronunciata ai sensi dell'art.591, comma 2.
art. 568 cod. proc. pen.
Secondo la giurisprudenza citata e la Corte, l'art.568, comma 2, esclude la cassazione contro provvedimenti di incompetenza che ordinano la trasmissione degli atti, perché tali provvedimenti non attribuiscono la competenza e la controversia può essere risolta con l'eventuale conflitto tra giudici.
art. 28 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al meccanismo dell'elevazione del conflitto di competenza tra giudici quando il primo giudice e il secondo si dichiarano entrambi incompetenti; ciò esclude la strada della cassazione per i provvedimenti meramente ricognitivi di incompetenza.
art. 127 cod. proc. pen.
Prevede le forme del contraddittorio nel procedimento camerale; la Corte ha ritenuto che tale norma non sia richiamata dall'art.591 c.p.p., per cui la declaratoria di inammissibilità ai sensi di quest'ultimo può essere pronunciata de plano senza le forme del contraddittorio previste dall'art.127.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di condannare la parte che propone il ricorso dichiarato inammissibile al pagamento delle spese del procedimento e, in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma per irrogare l'ammenda di euro 3.000,00.
art. 25 Costituzione
Richiamato dal ricorrente (erroneamente riportato come art.25 della Costituzione) in tema di giudice naturale: la Corte non ha ritenuto sussistente violazione del principio alla luce dell'indicazione dei giudici competenti operata nel provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione può essere pronunciata d'ufficio ai sensi dell'art.591 c.p.p., comma 2, senza necessità di instaurare il contraddittorio secondo l'art.127 c.p.p.
- L'art.601 c.p.p. obbliga alla citazione dell'imputato appellante solo nelle ipotesi non ricomprese dall'art.591; la mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza non invalida automaticamente la declaratoria se questa rientra nelle ipotesi di cui all'art.591.
- I provvedimenti che dichiarano l'incompetenza del giudice e ordinano la trasmissione degli atti non sono impugnabili per cassazione ai sensi dell'art.568, comma 2, salvo il caso in cui non venga indicato alcun giudice competente (situazione che renderebbe il provvedimento abnorme e impedirebbe la prosecuzione del processo).
- Se il giudice originario indica il giudice ritenuto competente, la via corretta per risolvere eventuali conflitti di competenza è il meccanismo del conflitto tra giudici (art.28 c.p.p.), non la cassazione.
- Proporre impugnazioni manifestamente infondate o procedere senza adeguata verifica delle ragioni di impugnabilità può esporre il ricorrente alla condanna alle spese e ad ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; pertanto è necessario valutare attentamente la sussistenza dei presupposti di impugnabilità prima di proporre ricorso.
- In presenza di questioni di competenza territoriale o funzionale, è preferibile agire mediante le specifiche eccezioni e, se necessario, promuovere il conflitto di attribuzione tra giudici piuttosto che cercare la cassazione su provvedimenti di mera trasmissione.
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