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Sentenza

Sentenza del 18/07/2018 n. 3133 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Cartella di pagamento - Inesistenza e/o nullità della cartella di pagamento per la mancata sottoscrizione della stessa - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva l'inesistenza o la nullità della cartella di pagamento per la mancata sottoscrizione da parte del funzionario competente. La censura si fondava sull'asserita necessità della firma quale requisito formale indispensabile dell'atto.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La mancata sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente non determina, di per sé, l'inesistenza o l'invalidità dell'atto. L'esistenza della cartella dipende soprattutto dalla sua inequivoca riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emetterla, non dall'apposizione del sigillo, del timbro o di una firma leggibile. Il principio è stato affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 13375/2009 e ribadito, tra le altre, dalle sentenze n. 13461/2012, n. 4283/2010 e n. 4757/2009.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale sulla sottoscrizione della cartella di pagamento

    La mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto.

    La firma del funzionario non costituisce necessariamente un requisito essenziale per la validità della cartella, purché l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente.

  • Cassazione, sentenza n. 13375/2009

    La validità della cartella non dipende esclusivamente da elementi formali quali firma, sigillo o timbro, ma dalla sua riferibilità certa all'amministrazione titolare del potere di emissione.

  • Cassazione, sentenza n. 13461/2012

    Conferma l'orientamento secondo cui l'assenza della sottoscrizione non determina automaticamente l'invalidità della cartella quando l'atto sia riconducibile all'organo competente.

  • Cassazione, sentenza n. 4283/2010

    Ribadisce la prevalenza della riferibilità sostanziale dell'atto all'amministrazione rispetto alla presenza di specifici elementi formali.

  • Cassazione, sentenza n. 4757/2009

    Conferma che la mancanza di una firma leggibile o della sottoscrizione non comporta, da sola, l'inesistenza o la nullità della cartella.

Massime di principio

  • La sola assenza della firma del funzionario sulla cartella di pagamento, di regola, non è sufficiente per ottenerne l'annullamento.
  • Per contestare efficacemente l'atto occorre dimostrare non soltanto la mancanza della sottoscrizione, ma l'impossibilità di riferire inequivocabilmente la cartella all'ente o all'organo competente.
  • Gli elementi formali, come firma, timbro o sigillo, possono essere non decisivi quando l'identità dell'amministrazione emittente e la provenienza dell'atto risultano comunque certe.
  • La valutazione deve concentrarsi sulla provenienza dell'atto, sulla competenza dell'organo e sulla sua concreta intelligibilità, oltre che sugli eventuali ulteriori vizi sostanziali o procedurali.
  • Il principio riguarda specificamente il vizio di mancata sottoscrizione e non esclude che la cartella possa essere annullata per altri motivi, come inesistenza della notifica, difetto di motivazione, decadenza o mancanza del titolo.

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