Sentenza del 21/06/2016 n. 3654 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRAP - Medico pediatra - Locali messi a disposizione dal Comune - Segretaria part-time - Assoggettabilità all'imposta - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa IRAP è stata esclusa. L'utilizzo di locali comunali e il limitato apporto della segretaria part-time non sono stati ritenuti elementi sufficienti a configurare un'autonoma organizzazione. In particolare, l'attività di segreteria, richiesta nell'interesse della sanità pubblica e funzionale all'organizzazione dell'assistenza ai pazienti, non è stata considerata un'organizzazione autonoma rilevante ai fini dell'imposta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'IRAP, sostenendo di non disporre di un'autonoma organizzazione. L'attività era svolta in locali messi a disposizione dal Comune e con l'ausilio, per un periodo limitato, di una segretaria part-time incaricata di mansioni meramente esecutive e di supporto, quali gestione del telefono, prenotazione e accoglienza dei pazienti. Tale collaborazione era inoltre collegata agli obblighi derivanti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
Norme richiamate
IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività è svolta con un'autonoma organizzazione, cioè mediante una struttura organizzativa significativa e non meramente accessoria rispetto all'attività personale.
Convenzione con il Servizio sanitario nazionale
Le attività di supporto imposte o richieste dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale, quando consistono in mansioni di segreteria funzionali all'assistenza pubblica, non dimostrano di per sé l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
Massime di principio
- Per i professionisti, la mera presenza di personale di segreteria non comporta automaticamente l'assoggettamento all'IRAP: occorre valutare quantità, durata, mansioni e incidenza concreta sull'organizzazione.
- Il lavoro part-time, limitato nel tempo e destinato a compiti esecutivi o di segreteria può essere considerato un supporto minimale, non sufficiente a integrare un'autonoma organizzazione.
- L'utilizzo di locali messi a disposizione da un ente pubblico, senza una struttura propria significativa e senza investimenti organizzativi rilevanti, depone contro l'assoggettamento all'IRAP.
- Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, gli adempimenti organizzativi funzionali alla convenzione devono essere distinti da un'organizzazione autonoma finalizzata a potenziare l'attività professionale.
- La valutazione deve comunque essere concreta e complessiva: personale stabile o numeroso, beni strumentali eccedenti il minimo necessario e una struttura organizzata autonoma possono condurre a una conclusione diversa.
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