Sentenza n. 7972/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento della graduatoria di ammissione alle prove selettive del concorso “SELEZIONE GIORNALISTI PROFESSIONISTI RAI 2025”, elenco ammessi non ammessi aggiornato al 10.11.2025, pubblicata sul sito https://lavoraconnoi.rai.it/, non notificato, di cui la parte è venuta a cognizione dopo il 10.11.2025, 2) del conseguenziale provvedimento di esclusione emergente dall’aggiornamento del 10.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di ammissione alle prove selettive del concorso per giornalisti professionisti RAI 2025, nella parte recante l'esclusione della candidata
Esito
Favorevole al resistente (società datrice di lavoro)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria degli ammessi e non ammessi alle prove selettive del concorso bandito da RAI per l'eventuale assunzione di 127 giornalisti professionisti, nonché il conseguente provvedimento di esclusione risultante dall'aggiornamento pubblicato sul sito societario. RAI ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità per difetto di giurisdizione, avvisando le parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La procedura selettiva riguarda l'organizzazione interna di RAI S.p.A. e la futura, eventuale assunzione di personale; essa costituisce attività strumentale e propedeutica alla gestione del servizio pubblico, ma non esercizio di un pubblico potere. RAI, pur essendo organismo di diritto pubblico e gestore di un pubblico servizio, resta una società per azioni soggetta, in assenza di diversa previsione legislativa, alle regole privatistiche. Ne consegue che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
La controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, secondo il meccanismo di translatio iudicii.
art. 73, comma 3, c.p.a.
previo avviso alle parti ... della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione
Il giudice può porre d'ufficio una questione rilevabile ai fini della decisione, assicurando il previo contraddittorio delle parti.
Massime di principio
- Le controversie relative alle procedure selettive indette da una società per azioni, anche se organismo di diritto pubblico e gestore di un pubblico servizio, per l'assunzione del proprio personale appartengono, in assenza di una specifica disposizione legislativa derogatoria, alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La procedura concorsuale per la selezione del personale di una società privata costituisce attività organizzativa interna, strumentale e propedeutica alla gestione del servizio pubblico; tale collegamento funzionale non trasforma la procedura in esercizio di pubblico potere né radica la giurisdizione amministrativa.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, la natura pubblicistica del soggetto e la sottoposizione a controlli o indirizzi pubblici non sono sufficienti: occorre verificare se l'atto, il provvedimento o il comportamento sia riconducibile all'esercizio di un pubblico potere.
- Quando il giudice amministrativo declina la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, la controversia può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
Come è indicizzato
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