Parere n. 1687/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con deposito diretto, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal dottor Mauro Oliviero contro il Comando Generale Guardia di Finanza e la Corte dei Conti per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato (oltre 130 giorni) sulla domanda di equo indennizzo presentata in data 3 maggio 2023 dalla Guardia di Finanza (che non ha dato seguito e non ha neppure trasmesso d'ufficio alla Corte dei Conti, per come espressamente richiesto con PEC del 29 aprile 2024, la predetta domanda, e per la dichiarazione di illegittimità dei dinieghi assunti dalla Corte dei Conti rispettivamente con il provvedimento del Segretariato generlae notificato via PEC in data 5 giugno 2024 e con la delibera negativa del Consiglio di Presidenza in data 10 aprile 2024 (155/Ris).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del silenzio asseritamente serbato sulla domanda di equo indennizzo e dei provvedimenti della Corte dei conti che hanno respinto per tardività la richiesta di miglior equo indennizzo per interdipendenza di infermità.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto, da un lato, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio della Guardia di Finanza sulla domanda di equo indennizzo del 3 maggio 2023 e, dall’altro, l’annullamento della delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti del 10 aprile 2024 e del provvedimento del Segretariato generale notificato il 5 giugno 2024, che avevano respinto la domanda ritenendola tardiva. Il ricorrente sosteneva che la domanda riguardasse un nuovo complesso morboso derivante dal cumulo di infermità e che il termine semestrale decorresse dalla notificazione, avvenuta il 10 luglio 2023, del decreto del 5 dicembre 2022 con cui era stato riconosciuto il miglior trattamento pensionistico, dopo la sanatoria di problematiche relative al visto. Deduceva: a) eccesso di potere per sviamento ed errore manifesto; b) eccesso di potere per carenza di istruttoria, per la mancata acquisizione d’ufficio della domanda trasmessa alla Guardia di Finanza; c) violazione dell’art. 6 del d.l. 201/2011 e del principio tempus regit actum, sostenendo che l’abrogazione dell’equo indennizzo non si applicasse al comparto sicurezza e difesa. L’amministrazione eccepiva l’inammissibilità della domanda sul silenzio e la non definitività dell’atto, nonché l’infondatezza del ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la parte del ricorso relativa all’accertamento dell’illegittimità del silenzio della Guardia di Finanza, poiché il ricorso straordinario è proponibile soltanto contro atti amministrativi definitivi e non è utilizzabile per censurare il silenzio-inadempimento; a ciò si aggiungeva che la Guardia di Finanza aveva comunque riscontrato l’istanza il 23 maggio 2023. Nel merito ha ritenuto fondato il ricorso contro i dinieghi della Corte dei conti. Il termine semestrale per la presentazione della nuova domanda di miglior equo indennizzo decorreva dal 10 luglio 2023, data in cui si era perfezionato il procedimento e in cui era stato notificato il decreto relativo al miglior trattamento pensionistico, non già da una data anteriore. La domanda dell’11 luglio 2023 era quindi tempestiva. Sono stati annullati i provvedimenti della Corte dei conti, con obbligo per la medesima di esaminare nel merito la richiesta di interdipendenza. Il motivo relativo al difetto di istruttoria e quello concernente l’applicabilità dell’abrogazione dell’equo indennizzo sono stati assorbiti; il Consiglio ha comunque rilevato che l’art. 6 del d.l. 201/2011 non si applica al personale dei comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Osservazioni
Silenzio della Guardia di Finanza
La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento è inammissibile, perché il ricorso straordinario ha natura impugnatoria e demolitoria ed è proponibile soltanto contro atti amministrativi definitivi. Il silenzio è tutelabile mediante il rito speciale oggi disciplinato dall’art. 117 c.p.a. In ogni caso, la Guardia di Finanza aveva riscontrato l’istanza il 23 maggio 2023.
Motivo di ricorso: tempestività della domanda di miglior equo indennizzo
La domanda dell’11 luglio 2023 deve considerarsi tempestiva. Il termine semestrale decorreva dal 10 luglio 2023, data di notificazione del decreto relativo al miglior trattamento pensionistico, poiché solo allora si era perfezionato il procedimento, dopo la sanatoria delle problematiche relative al visto. I dinieghi della Corte dei conti, fondati sulla tardività, sono pertanto illegittimi.
Motivo di ricorso: difetto di istruttoria
Il motivo è assorbito dall’accoglimento della censura relativa alla tempestività della domanda. La Corte dei conti dovrà comunque riesaminare la richiesta nel merito.
Motivo di ricorso: abrogazione dell’equo indennizzo
Il motivo è assorbito. Il Consiglio di Stato ha comunque precisato che l’art. 6 del d.l. 201/2011, che ha abrogato l’equo indennizzo e la pensione privilegiata, non si applica al personale appartenente ai comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è ammissibile solo contro atti amministrativi definitivi.
La disposizione preclude l’utilizzo del ricorso straordinario per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento.
art. 11 d.P.R. 1199/1971
È richiamato quale base del deposito diretto del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per i ricorsi avverso il silenzio-inadempimento, incompatibile con la natura impugnatoria e demolitoria del ricorso straordinario.
art. 14, comma 4, d.P.R. 461/2001
Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica, psichica e sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo può per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso secondo le procedure indicate dal presente regolamento.
La disposizione era invocata dal ricorrente per sostenere che la nuova domanda riguardasse un nuovo complesso morboso e non fosse preclusa dalla disciplina della revisione; il parere non decide autonomamente tale profilo, ritenendo fondata la domanda per la sua tempestività.
art. 6 d.l. 201/2011, convertito dalla l. 214/2011
L’abrogazione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata non si applica al personale dei comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile soltanto contro atti amministrativi definitivi e non può essere utilizzato per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, per il quale opera il rito speciale previsto dall’art. 117 c.p.a.
- Quando il perfezionamento del procedimento amministrativo e la conoscibilità dell’atto presupposto si realizzano soltanto con la notificazione del provvedimento, il termine per proporre la domanda collegata decorre da tale notificazione e non da una data anteriore di adozione dell’atto o di mera conoscibilità astratta.
- È tempestiva la domanda di miglior equo indennizzo presentata il giorno successivo alla notificazione del decreto che perfeziona il procedimento relativo al miglior trattamento pensionistico, qualora la disciplina applicabile faccia decorrere da tale momento il termine semestrale.
- L’art. 6 del d.l. 201/2011, convertito dalla l. 214/2011, non abroga l’equo indennizzo e la pensione privilegiata per il personale appartenente ai comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Ricorso straordinario su equo indennizzo e silenzio amministrativo
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un magistrato della Corte dei conti contro il Comando Generale della Guardia di Finanza e la Corte dei conti. Il ricorrente contestava il silenzio asseritamente serbato sulla domanda di equo indennizzo e i provvedimenti con cui la Corte dei conti aveva respinto per tardività la domanda di miglior equo indennizzo riferita al cumulo di infermità.
Vicenda procedimentale
Il ricorrente aveva già presentato una domanda di equo indennizzo nel 2019, respinta per tardività. Dopo il riconoscimento, con decreto del 5 dicembre 2022, di un miglior trattamento pensionistico, presentava alla Guardia di Finanza una nuova domanda il 3 maggio 2023 e alla Corte dei conti l’11 luglio 2023. La Guardia di Finanza aveva comunicato di avere trasmesso la domanda all’amministrazione competente; la Corte dei conti, invece, la respingeva ritenendola proposta oltre il termine di sei mesi dalla notificazione del nuovo trattamento pensionistico.
Il ricorrente sosteneva che il termine decorresse dal 10 luglio 2023, data nella quale gli era stato notificato il decreto dopo il perfezionamento del relativo procedimento, e che la domanda dell’11 luglio 2023 fosse dunque tempestiva.
Inammissibilità della domanda sul silenzio
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la parte del ricorso relativa al silenzio della Guardia di Finanza. Ai sensi dell’art. 8 d.P.R. 1199/1971, il ricorso straordinario è proponibile soltanto contro atti amministrativi definitivi e non può essere utilizzato per censurare il silenzio-inadempimento.
La tutela contro il silenzio è affidata al rito speciale oggi disciplinato dall’art. 117 c.p.a., incompatibile con la natura esclusivamente impugnatoria e demolitoria del ricorso straordinario. Inoltre, nel caso concreto, la Guardia di Finanza aveva comunque riscontrato l’istanza il 23 maggio 2023.
Tempestività della domanda di miglior equo indennizzo
Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la censura relativa alla tardività. La richiesta dell’11 luglio 2023 era collegata al decreto del 5 dicembre 2022 con cui era stato riconosciuto il miglior trattamento pensionistico.
Poiché il procedimento si era perfezionato soltanto con la notificazione del relativo esito, avvenuta il 10 luglio 2023 dopo la sanatoria delle problematiche relative al visto, il termine semestrale per la nuova domanda decorreva da tale data. La domanda presentata il giorno successivo era quindi tempestiva.
Annullamento dei dinieghi e riedizione del potere
La motivazione dei provvedimenti della Corte dei conti, fondata sulla tardività, è stata ritenuta erronea. Il Consiglio di Stato ha pertanto annullato la delibera negativa del Consiglio di Presidenza e il provvedimento del Segretariato generale, disponendo che la Corte dei conti esamini nel merito la richiesta di interdipendenza relativa al cumulo di infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A e alla seconda categoria della tabella F.
Motivi assorbiti e disciplina applicabile
Il motivo relativo al difetto di istruttoria, riferito alla mancata acquisizione d’ufficio della domanda trasmessa alla Guardia di Finanza, è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento della censura principale.
È stato parimenti assorbito il motivo concernente l’abrogazione dell’equo indennizzo. Il Consiglio ha tuttavia precisato che l’art. 6 del d.l. 201/2011, convertito dalla l. 214/2011, non si applica al personale dei comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Esito
Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile, limitatamente alla domanda sul silenzio della Guardia di Finanza, e in parte fondato, relativamente all’impugnazione dei dinieghi della Corte dei conti. I provvedimenti della Corte dei conti sono stati annullati e l’amministrazione dovrà procedere all’esame sostanziale della domanda di interdipendenza e di miglior equo indennizzo.
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