Sentenza n. 493/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione prima) n. 03818/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva dichiarato illegittimo il silenzio di ARERA sul procedimento di approvazione dell'aggiornamento 2024/2025 del PEF relativo a un comune pugliese e aveva ordinato la conclusione del procedimento, nominando un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
Esito
Favorevole al resistente (gestore del servizio rifiuti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa gestore del servizio di igiene urbana aveva proposto ricorso contro il silenzio serbato da ARERA nel procedimento di approvazione dell'aggiornamento 2024/2025 del piano economico-finanziario relativo al servizio rifiuti comunale, validato da AGER Puglia, quale ente territorialmente competente, e trasmesso all'Autorità. Il TAR aveva accolto il ricorso, ordinando ad ARERA di concludere il procedimento entro novanta giorni e nominando, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta. ARERA ha appellato la sentenza con due motivi, deducendo la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso per effetto, dapprima, della deliberazione ARERA 409/2025/R/rif e, in via subordinata, del riesame della predisposizione tariffaria disposto da AGER. Nel corso del giudizio, ARERA ha depositato la deliberazione 591/2025/R/rif del 30 dicembre 2025, con cui ha concluso in senso negativo il procedimento di approvazione anche per l'ambito tariffario oggetto della controversia, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la conseguente improcedibilità dell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuto difetto di interesse. L'adozione da parte di ARERA del provvedimento definitivo di non approvazione dell'atto di validazione dell'ente territorialmente competente ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione della sentenza relativa al silenzio, poiché il procedimento amministrativo è stato comunque definito con un provvedimento espresso. La pronuncia non esamina nel merito i due motivi d'appello. Le spese del grado sono state compensate per giustificati motivi, in ragione della complessità della vicenda e del suo sviluppo procedimentale.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, c.p.a.
per il caso ulteriore inadempimento, il T.a.r. nominava ... quale Commissario ad acta
La disposizione è richiamata in relazione alla nomina del commissario ad acta da parte del giudice del silenzio; non costituisce la ratio decidendi della pronuncia d'appello.
art. 60 c.p.a.
previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della causa in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
art. 1, comma 527, l. n. 205/2017
Richiamato nei motivi d'appello quale base normativa delle competenze regolatorie di ARERA; i motivi non sono stati esaminati per la sopravvenuta improcedibilità.
art. 26 d.lgs. n. 201/2022
Richiamato nei motivi d'appello in relazione al procedimento tariffario; non è stato esaminato nel merito.
deliberazione ARERA 363/2021/R/rif, artt. 7 e 8
Richiamata nei motivi d'appello quale disciplina del procedimento di approvazione della predisposizione tariffaria; le relative censure non sono state esaminate.
deliberazione ARERA 591/2025/R/rif
ha concluso con esito negativo il procedimento di approvazione
L'adozione del provvedimento definitivo di non approvazione ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione sull'appello contro la sentenza sul silenzio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'adozione nelle more del giudizio di un provvedimento espresso e definitivo che conclude il procedimento determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sulla controversia relativa all'inerzia amministrativa.
- Quando l'amministrazione conclude il procedimento con un provvedimento espresso, anche di diniego o di non approvazione, viene meno l'oggetto proprio dell'azione contro il silenzio; l'eventuale contestazione del contenuto del provvedimento finale deve essere proposta mediante autonoma impugnazione, ove ne ricorrano i presupposti.
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