Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/06/2015 n. 13265 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a omessi versamenti di imposte, ritenute alla fonte IRPEF e addizionale regionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. La società contestava, tra l'altro, la tempestività dell'iscrizione a ruolo e l'applicazione delle sanzioni, sostenendo che non fosse stato inviato l'avviso bonario e che l'attività di controllo fosse iniziata prima della presentazione della dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che la questione dell'omesso avviso bonario fosse stata introdotta soltanto in appello e fosse quindi una nuova eccezione inammissibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la contribuente avesse introdotto solo in appello la contestazione relativa al mancato invio dell'avviso bonario, in violazione dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Sono stati dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi dell'Agenzia. I motivi del ricorso incidentale della società sono stati respinti o dichiarati inammissibili: l'iscrizione a ruolo delle ritenute e dell'addizionale regionale era successiva alla presentazione della dichiarazione e non risultava quindi intempestiva. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della società. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 12.000 euro, mentre sono state compensate le spese dei giudizi di merito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2

    In sede di appello non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio

    Il contribuente non può introdurre per la prima volta in appello eccezioni in senso tecnico, cioè fatti modificativi o estintivi della pretesa fiscale che richiedono una specifica allegazione della parte. La contestazione relativa al mancato invio dell'avviso bonario è stata considerata un'eccezione nuova e quindi inammissibile.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    La legittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dalla dichiarazione è stata valutata con riferimento alla presentazione della dichiarazione. Poiché i ruoli relativi alle ritenute e all'addizionale regionale erano stati resi esecutivi dopo la presentazione del modello 770, l'iscrizione non è stata ritenuta prematura.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    La norma è stata richiamata dalla contribuente per contestare l'iscrizione a ruolo, ma la relativa doglianza non è stata accolta.

  • L. n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Le irregolarità coperte dal condono sono state dichiarate non più controvertibili per cessazione della materia del contendere; ciò non ha però impedito la prosecuzione della controversia sulle altre somme.

  • L. n. 241 del 1990, art. 21-octies, comma 2

    La CTR aveva ritenuto che eventuali violazioni formali dell'iter amministrativo non comportassero l'annullamento dell'atto, poiché il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. La Cassazione non ha esaminato nel merito questa impostazione, poiché la questione era stata superata dall'accoglimento del motivo processuale dell'Agenzia.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    La Cassazione ha deciso direttamente la causa nel merito, senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le contestazioni e le eccezioni devono essere formulate tempestivamente nel ricorso introduttivo; una nuova eccezione tecnica proposta per la prima volta in appello è normalmente inammissibile.
  • La contestazione dell'omesso invio dell'avviso bonario deve essere sollevata sin dal primo grado e deve essere distinta dalla contestazione della fondatezza o della tempestività dell'iscrizione a ruolo.
  • Per verificare se l'iscrizione a ruolo sia prematura occorre confrontare il momento rilevante previsto dalla legge con la presentazione della dichiarazione e con la data di esecutività del ruolo, non necessariamente con l'inizio dell'attività interna di controllo.
  • L'omesso versamento effettivamente accertato può restare dovuto anche quando il contribuente contesti irregolarità procedurali; tuttavia, la rilevanza di tali irregolarità sulle sanzioni deve essere dedotta correttamente e tempestivamente.
  • La Corte di Cassazione può decidere direttamente nel merito quando, eliminato l'errore processuale o giuridico, non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.