Ordinanza n. 2147/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva respinto la domanda di sospensione della sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio cautelare riguarda l’impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per una durata indicata nel provvedimento, sanzione in corso di esecuzione dall’8 maggio 2026. L’appellante ha chiesto la riforma dell’ordinanza cautelare del TAR Veneto e la sospensione dell’efficacia della sanzione. Dalla motivazione emerge che la difesa dell’appellante aveva prospettato una ricostruzione alternativa della vicenda, sostenendo in particolare che la studentessa avrebbe alterato i fatti perché insoddisfatta del voto di laurea conseguito. Il Consiglio di Stato ha esaminato, ai fini cautelari, le circostanze precedenti il contatto tra il professore e la studentessa appena laureatasi, rilevando che l’invito all’incontro era partito dal professore, nonché il contenuto di due messaggi WhatsApp successivi all’incontro, ritenuti rilevanti per la valutazione della vicenda.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistenti le condizioni per sospendere l’efficacia della sanzione disciplinare. La valutazione cautelare è stata fondata, da un lato, sulle circostanze che avevano preceduto l’incontro, con particolare riguardo al fatto che l’invito fosse partito dal professore, e, dall’altro, sul contenuto dei due messaggi inviati successivamente alla studentessa, considerati incompatibili, allo stato degli atti, con la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa. Il Collegio ha dichiarato di non poter dare credito alla tesi secondo cui la studentessa avrebbe alterato i fatti per il mancato gradimento del voto di laurea. L’appellante è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio cautelare in favore dell’Università, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati.
art. 10, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare relativo a una sanzione disciplinare già in corso di esecuzione, la sospensione dell’efficacia dell’atto può essere negata quando gli elementi documentali disponibili, valutati complessivamente, non consentano di ravvisare un fumus sufficientemente solido a sostegno della ricostruzione difensiva dell’incolpato.
- Ai fini della valutazione cautelare della legittimità di una sanzione disciplinare, il giudice può attribuire rilievo alle circostanze che hanno preceduto il fatto contestato e al contenuto delle comunicazioni successive, quando tali elementi incidano sulla plausibilità delle contrapposte ricostruzioni della vicenda.
- La mera allegazione secondo cui la persona che ha segnalato i fatti sarebbe stata motivata dall’insoddisfazione per un precedente esito accademico non è sufficiente, allo stato cautelare, a superare gli elementi documentali ritenuti indicativi della plausibilità dell’illecito disciplinare.
- Nel rigettare l’appello cautelare, il Consiglio di Stato può confermare il diniego di sospensione della sanzione e porre le spese del giudizio a carico dell’appellante secondo il criterio della soccombenza.
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