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Sentenza

Sentenza n. 1960/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari monocratiche e collegiali - del provvedimento del 20.01.2025 dell’Ufficio SUAP del Comune di Sant’Antonio Abate di decadenza delle autorizzazioni NCC -OMISSIS-, notificato il 21.01.2025; - in parte qua, del regolamento comunale di esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30.04.2002; - nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso a quelli impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;

Giustizia amministrativa202501256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del 20 gennaio 2025 di decadenza dalle autorizzazioni per il noleggio con conducente, nonché, in parte qua, il regolamento comunale del servizio taxi e NCC

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente e il suo legale rappresentante hanno impugnato il provvedimento con cui l’Ufficio SUAP del Comune di Sant’Antonio Abate aveva dichiarato la decadenza dalle autorizzazioni NCC, oltre alle disposizioni del regolamento comunale ritenute lesive. In sede cautelare il TAR aveva accolto la domanda, lasciando ferma la possibilità per il Comune di rinnovare il procedimento. Il Comune ha quindi riattivato l’istruttoria, annullato in autotutela le precedenti determinazioni e adottato una nuova determinazione di decadenza, notificata il 25 febbraio 2026, precisando le circostanze ritenute integrative della perdita del requisito soggettivo necessario per la titolarità delle autorizzazioni. La parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo tuttavia la condanna del Comune alle spese sulla base della soccombenza virtuale. Non sono stati proposti motivi aggiunti contro il nuovo provvedimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il nuovo provvedimento comunale non è stato considerato meramente confermativo, poiché è stato adottato all’esito di una rinnovata istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi, ed è stato espressamente sostitutivo delle precedenti determinazioni annullate in autotutela. Ne è derivata l’inutilità di una pronuncia sul provvedimento originariamente impugnato. Il Collegio ha esaminato le censure nel merito soltanto ai fini della regolazione delle spese, escludendo la condanna del Comune per soccombenza virtuale: la nuova determinazione, pur avendo chiarito e precisato le ragioni della decadenza, non era stata impugnata ed era quindi rimasta consolidata. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento, senza una specifica interpretazione ulteriore nel testo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il ricorso contro un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e lo sostituisce con un nuovo provvedimento, adottato all’esito di una rinnovata istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi.
  • Un nuovo provvedimento non è meramente confermativo del precedente quando contiene una rinnovata valutazione istruttoria e motivazionale ed è espressamente destinato a sostituire l’originaria determinazione amministrativa.
  • In caso di sopravvenuta improcedibilità, il giudice può esaminare le censure originarie esclusivamente ai fini della regolazione delle spese di lite, senza rendere una pronuncia di merito sul provvedimento ormai superato.
  • La mancata impugnazione del nuovo provvedimento amministrativo, adottato in sostituzione di quello originario, comporta il consolidamento della nuova determinazione e può escludere la condanna dell’amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteEstinzione, perenzione e improcedibilitàAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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