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Ordinanza

Ordinanza n. 893/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: degli atti gravati afferenti allo scrutinio finale nelle materie di matematica e fisica, tramite la presente impugnazione, previo accoglimento dell'istanza cautelare sospensiva monocratica presidenziale e collegiale per le ragioni di seguito dedotte, che consenta la qui richiesta ammissione con riserva direttamente alla classe IV del proprio percorso di studio: in subordine per il riesame dello scrutinio finale nella materia di matematica e fisica tenendo in considerazione i B.E.S. nella rideterminazione dei voti attribuiti con anche l'eventuale sottoposizione ad interrogazioni orali in dette materie da effettuarsi con gli ausili necessari e con estrema urgenza; in estremo subordine per la predisposizione del piano didattico personalizzato mai predisposto, attuato e seguito dall'istituto scolastico in previsione degli esami di riparazione, che diversamente verrebbero disposti senza di esso, che permetta al discente di palesare la propria formazione, conoscenza e competenza secondo i propri Bisogni Educativi Speciali e gli idonei ausili previsti.

Giustizia amministrativa202602352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbale di scrutinio finale dell'anno scolastico 2025/2026, recante la sospensione del giudizio dello studente nelle materie di matematica e fisica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato lo scrutinio finale chiedendo, in via cautelare, l'ammissione con riserva alla classe successiva; in subordine, il riesame dello scrutinio con considerazione dei Bisogni Educativi Speciali, eventuali interrogazioni orali con gli ausili necessari e, in ulteriore subordine, la predisposizione e attuazione di un piano didattico personalizzato prima degli esami di riparazione. Hanno dedotto, in particolare, la mancata predisposizione del PDP e l'insufficiente considerazione della diagnosi BES, acquisita in una fase avanzata dell'anno scolastico, nonché censure riferibili alle modalità didattiche e valutative adottate nelle materie di matematica e fisica.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione ha rilevato che, dopo l'acquisizione della diagnosi BES, l'istituto scolastico parrebbe avere adottato diversi interventi didattici personalizzati, tra cui schemi e mappe concettuali, recuperi mediante interrogazioni orali, programmazione delle verifiche, riduzione di alcune richieste nelle prove scritte e integrazione orale delle verifiche scritte. Quanto alla mancata predisposizione del PDP, il Collegio ha affermato che, in assenza di certificazione di DSA o disabilità, spetta al Consiglio di classe valutare le strategie più adeguate in relazione alla situazione concreta dell'alunno e che, di regola, eventuali carenze nella predisposizione degli strumenti di ausilio non incidono sulla valutazione di ammissione alla classe successiva, da compiersi in base alla sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte nell'anno scolastico. Le ulteriori censure sono state ritenute prevalentemente attinenti al merito delle scelte didattiche e valutative, riservato alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sindacabile solo in presenza di evidenti vizi di illogicità, errore o irragionevolezza, non ravvisabili prima facie. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per l'assenza del fumus boni iuris.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dello scrutinio finale scolastico richiede almeno una plausibile illegittimità; tale requisito non sussiste quando, dopo l'acquisizione tardiva della diagnosi BES, la scuola abbia comunque adottato diversi interventi didattici personalizzati e non emergano prima facie vizi evidenti nella valutazione.
  • In assenza di certificazione di DSA o disabilità, la scelta delle strategie didattiche e degli strumenti di ausilio per uno studente con BES compete al Consiglio di classe in relazione alla concreta situazione dell'alunno.
  • Di regola, la mancata o incompleta predisposizione del piano didattico personalizzato per uno studente con BES non determina, da sola, l'illegittimità del giudizio di ammissione alla classe successiva, che deve essere fondato sulla sufficienza o insufficienza delle competenze effettivamente raggiunte nell'anno scolastico.
  • Le valutazioni didattiche e valutative dei docenti costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di evidenti vizi di illogicità, errore o irragionevolezza.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di istruttoria

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