Ordinanza n. 7862/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha depositato soltanto il 28 aprile 2026 gli atti e i documenti posti a fondamento del provvedimento, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., con deposito ritenuto tardivo. Il TAR ha inoltre rilevato l'emersione di una vicenda penale a carico della madre convivente della richiedente e ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati dall'Amministrazione sulla stessa, senza definire allo stato i vizi di legittimità dedotti contro il diniego.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito l'impugnazione. Ha ritenuto che gli atti depositati tardivamente dall'Amministrazione potessero comunque essere acquisiti mediante ordine istruttorio ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., ma, per garantire le esigenze difensive della ricorrente, ha rinviato la trattazione a una successiva udienza. Ha inoltre disposto che l'Amministrazione fornisca chiarimenti documentati sulla vicenda penale emersa a carico della madre convivente della richiedente, entro il 30 ottobre 2026. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 16 dicembre 2026. È stato disposto l'oscuramento delle generalità ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato
L'Amministrazione deve depositare gli atti e i documenti posti a fondamento del provvedimento impugnato; nel caso concreto il deposito è stato effettuato tardivamente.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di ordinare l'acquisizione degli elementi istruttori necessari ai fini della decisione, anche quando gli atti siano stati tardivamente depositati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il fondamento del provvedimento di oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del provvedimento impugnato anche quando l'Amministrazione li abbia depositati tardivamente, ove ciò sia necessario ai fini della decisione.
- Quando l'acquisizione tardiva della documentazione amministrativa può incidere sulle esigenze difensive della parte ricorrente, il giudice deve assicurare il contraddittorio mediante il rinvio della trattazione a una successiva udienza.
- Ai fini della decisione, il giudice amministrativo può onerare l'Amministrazione resistente di fornire chiarimenti documentati su circostanze rilevanti emerse dagli atti di causa, assegnando un termine per l'espletamento dell'incombente istruttorio.
Come è indicizzato
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