Sentenza n. 1055/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - dell’ordinanza n.10 del 3/9/2024, notificata il 14/9/2024, con cui il Responsabile facente funzione del 4° Settore Governo del Territorio del Comune di San Giovanni La Punta ha ingiunto la demolizione di opere ritenute abusive, realizzate in un immobile parzialmente di proprietà dello stesso ricorrente; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compresi il verbale di accertamento del 4° Settore di Governo del territorio prot. n. 13514 del 26/03/2024 e la nota di segnalazione del 1° Settore Polizia Locale prot. n. 16834 del 17/04/2024, citati nella predetta ordinanza-ingiunzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie ritenute abusive, con previsione di sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che gli ingiungeva la demolizione di un ampliamento costituito da un piano ammezzato adibito a deposito, due tettoie lignee con termocopertura, il frazionamento dell’unità immobiliare con demolizione di parte del fabbricato e il mutamento di destinazione d’uso da civile abitazione a laboratorio artigianale, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza. Ha dedotto: violazione della disciplina urbanistica e difetto di istruttoria, sostenendo che il frazionamento, la demolizione parziale e il cambio di destinazione d’uso non avrebbero comportato un significativo aumento del carico urbanistico; riconducibilità delle tettoie all’edilizia libera; erronea applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 anziché degli artt. 33 e 34 per il piano ammezzato, ritenuto mera difformità dal titolo edilizio del 1966; necessità di valutare la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione per l’asserita impossibilità di rimuovere l’ammezzato senza pregiudicare la stabilità delle parti legittime dell’edificio, con richiesta di verificazione; irrilevanza del vincolo paesaggistico, perché le opere avrebbero riguardato esclusivamente parti interne e il cortile; violazione del legittimo affidamento, del principio di buona fede e difetto di motivazione, in ragione dell’acquisto dell’immobile all’asta nel 2008, del lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere e della mancata responsabilità personale del ricorrente; infine, assenza di rapporto materiale e di disponibilità dell’immobile, con conseguente asserita impossibilità di eseguire il ripristino e di essere destinatario della sanzione pecuniaria.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’ordine di demolizione sia atto vincolato e dovuto una volta accertata la realizzazione di opere senza il necessario titolo edilizio, senza necessità di una distinta valutazione dell’aumento del carico urbanistico o di una comparazione tra interesse pubblico e interessi privati. Ha precisato che gli abusi devono essere valutati unitariamente e non atomisticamente. Il mutamento da destinazione residenziale a laboratorio artigianale integra un passaggio tra categorie funzionali diverse e richiede il permesso di costruire; le tettoie, considerate complessivamente e per le loro caratteristiche, non sono state ritenute opere leggere di edilizia libera. La questione dell’applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione e dell’eventuale impossibilità tecnica di ripristino appartiene alla fase esecutiva e deve essere provata dal privato, sicché non incide sulla legittimità dell’ordine demolitorio e non giustifica la verificazione richiesta. Il vincolo paesaggistico grava sull’intero territorio comunale; inoltre, la natura interna delle opere non è stata dimostrata ed è incompatibile, in particolare per le demolizioni e l’ammezzato, con la possibile incidenza sulla statica del fabbricato. Il Comune conserva il potere-dovere di vigilanza e repressione edilizia anche in presenza di vincoli paesaggistici e della concorrente competenza della Soprintendenza. Non è stato riconosciuto alcun legittimo affidamento: l’acquisto all’asta non sana lo stato materiale abusivo, il decorso del tempo non legittima un illecito permanente e non impone una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico. L’ordine può essere rivolto anche al proprietario non responsabile della realizzazione dell’abuso, quale soggetto titolare del potere di rimuoverlo; la mera indisponibilità materiale dell’immobile non è sufficiente, in assenza della prova di iniziative volte a ottenere il ripristino. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’ordine di demolizione è rivolto al proprietario quale soggetto che, in virtù del diritto dominicale, dispone del potere di rimuovere concretamente l’abuso; la sua adozione è doverosa una volta accertata l’abusività delle opere.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Le ipotesi di demolizione di opere in parziale difformità e le relative conseguenze sono richiamate dal ricorrente, ma il giudice esclude che la questione incida sulla legittimità dell’ordine, rinviando alla fase esecutiva la valutazione dell’impossibilità di demolire.
art. 34 d.P.R. 380/2001
L’applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione può essere verificata nella fase esecutiva; l’impossibilità della demolizione deve essere dimostrata dal privato interessato.
art. 23-ter d.P.R. 380/2001
Il mutamento da una categoria funzionale a un’altra, quale quello da residenziale a produttiva o direzionale, è urbanisticamente rilevante e richiede il previo permesso di costruire, salvo diversa disciplina regionale.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Attribuisce al Comune il generale potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e il conseguente obbligo di reprimere gli interventi abusivi e ordinare il ripristino.
art. 1, nn. 3 e 4, l. 1497/1939
È richiamato quale fondamento del vincolo paesaggistico esteso all’intero territorio comunale mediante il decreto del 29 agosto 1978.
art. 26 l. 47/1985
La disciplina delle opere interne non è applicabile quando gli interventi incidono sulla statica del fabbricato.
art. 3 l.r. Sicilia 16/2016
È richiamato, analogamente all’art. 26 l. 47/1985, per escludere la riconducibilità alle opere interne di interventi incidenti sulla statica.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un atto vincolato e dovuto quando sia accertata la realizzazione dell’intervento in assenza o in difformità dal necessario titolo edilizio; l’amministrazione non deve svolgere un’ulteriore valutazione sull’impatto concreto dell’opera, sull’aumento del carico urbanistico o sulla prevalenza dell’interesse pubblico alla repressione.
- Gli abusi edilizi devono essere valutati secondo una visione complessiva dell’intervento, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio può derivare dall’impatto unitario di più opere, anche se singolarmente considerate di modesta entità.
- Il mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionali autonome e non omogenee, come da residenziale a produttiva o artigianale, è urbanisticamente rilevante e richiede il previo permesso di costruire, anche quando non siano state eseguite opere strutturali significative.
- La possibilità di applicare la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione per impossibilità tecnica del ripristino deve essere valutata nella fase esecutiva dell’ordine demolitorio; tale impossibilità deve essere provata dal privato e non incide, di per sé, sulla legittimità dell’ordine di demolizione.
- Il decorso del tempo, l’acquisto dell’immobile all’asta e la mancata responsabilità storica del proprietario non fanno sorgere un affidamento tutelabile alla conservazione di un illecito edilizio permanente e non impongono una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico alla demolizione.
- L’ordine di demolizione può essere legittimamente rivolto al proprietario non autore materiale dell’abuso, in quanto titolare del potere di rimuoverlo; la mera indisponibilità materiale del bene non esclude la legittimità dell’ordine se il proprietario non dimostra di avere intrapreso iniziative idonee a ottenere il ripristino.
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