Cassazione Penale, Ordinanza n. 20785/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato. Il fatto concreto, per come emerge dal provvedimento, consiste nell'avere forzato la porta d'ingresso di un giardino e asportato una bicicletta d'epoca dal valore non irrisorio. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della responsabilità penale, lamentando la mancata analisi delle doglianze difensive e riproponendo questioni già sollevate in appello. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. Con il quarto motivo ha contestato il rigetto, per asserita tardività, della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi generici e meramente reiterativi delle difese già esaminate e disattese in appello, quindi privi di specifica critica alla sentenza impugnata. Ha giudicato manifestamente infondato il terzo motivo, rilevando che la Corte di merito aveva motivato in modo corretto l'esclusione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, valorizzando la forzatura della porta e il valore non irrisorio della bicicletta sottratta. Ha infine ritenuto manifestamente infondato anche il quarto motivo, osservando che il diniego della pena sostitutiva era stato adeguatamente motivato non solo sulla base della tardività della richiesta, ma anche in ragione delle modalità della condotta, sintomatiche di una personalità spregiudicata. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato di furto in abitazione.
art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
È stata contestata e confermata l'aggravante dell'uso della violenza sulle cose, ricavata dalla forzatura della porta d'ingresso.
art. 62, n. 4, c.p.
L'attenuante del danno di speciale tenuità è stata esclusa perché il danno non era minimo, avuto riguardo alla forzatura dell'accesso e al valore non irrisorio del bene sottratto.
art. 606, comma 2, lett. e, c.p.p.
È stato richiamato come parametro del vizio di motivazione, escluso dalla Corte con riferimento al quarto motivo.
art. 616 c.p.p.
È stata applicata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, i motivi di ricorso che si limitano a riproporre in modo pedissequo le censure già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili perché meramente apparenti o non specifici.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità può essere esclusa quando le modalità della condotta mostrino una significativa offensività del fatto, come la forzatura dell'accesso e la sottrazione di un bene di valore non irrisorio.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione del fatto, ma solo la verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico e non affetto dai vizi previsti dall'art. 606 c.p.p.
- La richiesta di pena sostitutiva può essere respinta anche valorizzando le modalità concrete della condotta e gli indici desumibili dalla personalità dell'imputato, purché il diniego sia motivato in modo coerente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20674/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20702/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20703/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20704/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20706/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20707/2025 del 04/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →