Cassazione Civile, Ordinanza n. 30678/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per sanzioni e interessi relativi al periodo d’imposta 2008, conseguenti alla liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi e IVA (modello Unico 2009) ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972. In primo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato; in appello la decisione era stata ribaltata, ritenendo la cartella illegittima perché notificata direttamente dall’agente della riscossione a mezzo posta senza relata, da soggetto non identificabile, e comunque viziata per mancanza del responsabile del procedimento, difetto di motivazione, incompletezza materiale e assenza di un previo avviso di liquidazione. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione della cartella, sostenendo che la notifica diretta a mezzo raccomandata ex art. 26 d.P.R. 602/1973 è valida e non richiede ulteriori formalità; 2) violazione delle norme sul contenuto dell’atto e sull’obbligo di motivazione, lamentando che la CTR avesse esaminato profili dell’atto dopo aver già dichiarato inesistente la notifica; 3) violazione delle norme sulla legittimità dell’iscrizione a ruolo e dell’emissione della cartella in base al controllo automatizzato, contestando l’assunto secondo cui la mancata notificazione di un avviso di liquidazione renderebbe illegittima la cartella. La contribuente ha resistito con controricorso e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita conformità della sentenza alla giurisprudenza consolidata, per difetto di autosufficienza e per improponibilità di censure ex art. 360 n. 5 c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla contribuente; ha accolto il primo motivo, ritenendo corretta la notifica diretta della cartella a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. 602/1973 e quindi errata la qualificazione di inesistenza della notifica operata dalla CTR; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché le ulteriori argomentazioni della CTR sul contenuto della cartella erano svolte ad abundantiam dopo una statuizione logicamente preliminare sulla notifica inesistente e, come tali, non erano autonomamente impugnabili; ha accolto il terzo motivo, affermando che la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato è legittima e che non vi è automatica illegittimità per la sola mancanza di un previo avviso di liquidazione, né è preclusa l’iscrizione a ruolo solo perché l’atto si fonda sui dati della dichiarazione. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 602/1973
Consente la notificazione della cartella di pagamento anche direttamente da parte del concessionario/agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento; per il perfezionamento è sufficiente la spedizione e la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza ulteriori adempimenti notificatori.
art. 60 d.P.R. 600/1973
Richiamato insieme alle norme sulla notifica per sostenere la validità del sistema notificatorio applicabile.
artt. 140, 148 e 149 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente per contestare la tesi dell’inesistenza della notifica; la Corte li menziona nel perimetro della censura ma ribadisce che la notifica ex art. 26 d.P.R. 602/1973 segue una disciplina speciale.
art. 7 L. 212/2000
Richiamato per il contenuto e la motivazione dell’atto tributario; la Corte non accoglie la censura della CTR che aveva ravvisato vizi sul contenuto della cartella.
art. 36-ter, comma 4, d.l. 248/2007 conv. in L. 31/2008
Richiamato nel secondo motivo in relazione agli obblighi di comunicazione e contraddittorio; la Corte considera inammissibile la censura perché riferita a statuizioni ulteriori rispetto alla ratio decisoria principale.
art. 116 c.p.c.
Citato nel secondo motivo in tema di valutazione delle risultanze processuali; non assume rilievo autonomo nella decisione finale.
ordinanza n. 377/2008 Corte costituzionale
Richiamata nel secondo motivo con riferimento al responsabile del procedimento e alla motivazione degli atti tributari.
art. 102 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte risolve la questione sulla legittimità dell’iscrizione a ruolo e della cartella in base alla giurisprudenza di legittimità.
art. 331 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione al litisconsorzio e alla legittimazione delle parti nel giudizio tributario.
art. 14 d.lgs. 546/1992
Richiamato nel terzo motivo; la Corte non ne fa applicazione dirimente nel caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360 bis c.p.c.
Le eccezioni di inammissibilità basate sulla conformità della decisione alla giurisprudenza consolidata sono respinte perché le censure riguardano violazioni di legge e non meri profili motivazionali.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La Corte esclude che il ricorso sia inammissibile per impropria censura motivazionale, poiché le doglianze sono di violazione di legge.
art. 368 c.p.c.
Richiamato per affermare la completezza del ricorso ai fini dei depositi prescritti per la procedibilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per l’adunanza camerale e la trattazione del ricorso.
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
La Corte ribadisce che la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato è legittima; l’impugnazione non è preclusa dal fatto che l’atto sia fondato sui dati della dichiarazione del contribuente.
art. 54-bis d.P.R. 633/1972
Stessa logica dell’art. 36-bis d.P.R. 600/1973 per la liquidazione automatizzata dell’IVA.
art. 6, comma 5, L. 212/2000
Non impone un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo nei procedimenti di iscrizione a ruolo ex art. 36-bis, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dall’agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973; non è necessaria una relata di notifica né un ulteriore invio di comunicazioni, essendo sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario secondo le regole speciali applicabili.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una statuizione preliminare e logicamente assorbente, eventuali considerazioni ulteriori svolte sul contenuto dell’atto hanno natura di obiter dictum e non costituiscono autonoma ratio decidendi; la parte soccombente non ha onere né interesse a impugnarle.
- In materia tributaria, la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972 non è illegittima solo perché si fonda sui dati dichiarati dal contribuente o perché manca un previo avviso di liquidazione, salvo che la legge imponga specificamente il contraddittorio preventivo in presenza di incertezze rilevanti.
- L’impugnazione della cartella derivante da liquidazione automatizzata non è preclusa dalla provenienza dei dati dalla dichiarazione del contribuente, poiché la dichiarazione ha natura di dichiarazione di scienza e può essere oggetto di successiva valutazione alla luce di nuovi elementi.
- Le censure in cassazione devono essere indirizzate contro la vera ratio decidendi della sentenza impugnata; le argomentazioni rese ad abundantiam non incidono sulla decisione e non possono essere autonomamente poste a fondamento del ricorso.
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