Cassazione Penale, Sentenza n. 5614/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che revocava la sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di svolgere attività non retribuita a favore della collettività. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 165 c.p.: sostiene che la subordinazione del beneficio alla prestazione fosse nulla perché il beneficio era stato concesso d'ufficio senza consenso dell'imputato (quindi non poteva esservi consenso implicito alla condizione); inoltre lamentava la mancata attivazione dell'ente destinatario della prestazione e la mancata imposizione, da parte del giudice, dell'onere di contatto dell'ente, rendendo iniquo e ingiustificatamente gravoso l'addebito del mancato svolgimento dell'attività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che eventuali vizi o nullità della sentenza di condanna attengono al procedimento di cognizione e non possono essere sindacati nell'incidente di esecuzione una volta che la sentenza è divenuta irrevocabile; quindi la presunta nullità per mancanza di consenso non poteva essere fatta valere in esecuzione e, in ogni caso, l'imposizione della prestazione è conforme all'art. 165 c.p. Quanto alla verifica dell'esigibilità della prestazione, la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice dell'esecuzione deve verificare l'esigibilità della prestazione prima di revocare il beneficio, ma ha osservato anche che il condannato è tenuto ad attivarsi concretamente per eseguire la prestazione e non può limitarsi ad eccepire di non essere stato convocato dall'ente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 165 cod. pen.
Consente la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'espletamento di attività non retribuita a favore della collettività; la Corte ha ritenuto la disposizione applicata coerentemente e ha affermato che eventuali vizi relativi alla sua applicazione in sede di cognizione non possono essere rinnovati in sede di esecuzione dopo l'irrevocabilità della sentenza
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021
Richiamata nel testo come orientamento secondo cui la richiesta di sospensione nuovamente avanzata da chi ha già usufruito del beneficio implica il consenso alla subordinazione; la Corte osserva che tale principio opera in sede di cognizione e perde efficacia dopo l'irrevocabilità della sentenza
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 3370 del 13/12/2011
Affermato il principio che l'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi del procedimento di cognizione una volta formata la cosa giudicata
Giurisprudenza - Sez. 1, Sentenza n. 58060 del 20/10/2017
Stabilisce che, prima di revocare la sospensione condizionale per mancato adempimento dell'obbligo di prestazione, il giudice dell'esecuzione deve verificare l'esigibilità della prestazione; tuttavia il condannato deve comunque attivarsi concretamente per eseguire la prestazione
Massime di principio
- Una volta divenuta irrevocabile, la sentenza di condanna non può essere sostanzialmente riesaminata in incidente di esecuzione per vizi attinenti al merito o alla legittimità formale già sindacabili in sede di impugnazione
- La subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione di attività non retribuita è conforme all'art. 165 c.p.; eventuali contestazioni sulla sua imposizione devono essere sollevate nei mezzi di impugnazione ordinari prima dell'irrevocabilità
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare l'esigibilità della prestazione prima di revocare il beneficio, ma il condannato ha l'onere di attivarsi concretamente per adempiere (non può limitarsi a dire di non essere stato convocato dall'ente)
- Eventuali inadempimenti imputabili all'ente destinatario dell'attività possono essere rilevanti solo se il condannato dimostra di avere comunque posto in essere tutte le iniziative ragionevoli per ottenere l'esecuzione; l'inerzia passiva del condannato non esonera dall'adempimento
- Le nullità della sentenza devono essere denunciate con i mezzi di impugnazione e non possono essere sanate o fatte valere in esecuzione se la sentenza è ormai irrevocabile
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5564/2022 del 17/02/2022
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5565/2022 del 17/02/2022
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5567/2022 del 17/02/2022
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5568/2022 del 17/02/2022
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5569/2022 del 17/02/2022
- Sentenza penale · 17 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5570/2022 del 17/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →