Sentenza n. 826/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della deliberazione del Consiglio di Istituto dell’I.C. G. -OMISSIS- n. 7 del 15 ottobre 2025, della nota dirigenziale 16 ottobre 2025 e nonché di ogni altro atto lesivo connesso, conseguenziale, presupposto, anche non noto, in relazione al quale ci si riserva eventuale proposizione di motivi aggiunti di ricorso, nonché per l’accertamento del diritto sociale all’istruzione dei minori, figli dei ricorrenti, ad essere ammessi a consumare i propri pasti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio, unitamente ai compagni di classe, sotto la vigilanza e con l'assistenza educativa dei propri docenti, al fine di consentire agli stessi la possibilità di condividere i contenuti educativi e formativi tipici del tempo mensa e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati, nonché l’accertamento dell'obbligo della dirigente scolastica convenuta nella sua veste di Capo di Istituto e degli altri organi rappresentativi scolastici, di garantire, nell'interesse generale della comunità scolastica, che siano adottate tutte le misure e gli accorgimenti di legge atti a disciplinare la coesistenza nel medesimo locale adibito a refettorio, di pasti di preparazione domestica e di pasti forniti dalla ditta comunale di ristorazione collettiva, assicurando a tutti i discenti l'assistenza educativa del personale docente oltre che le dovute prestazioni di pulizia e di sanificazione dei locali, anche eventualmente da parte del personale scolastico. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26/1/2026: per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento dirigenziale di riesame prot.n. 312 del 16 gennaio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell'autorefezione scolastica e successivo provvedimento dirigenziale di riesame prot. n. 312 del 16 gennaio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di alunni)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui l'istituto comprensivo ha negato ai loro figli la possibilità di consumare durante il tempo mensa pasti preparati a casa, chiedendo altresì l'accertamento della possibilità di permanere nel refettorio insieme agli altri alunni e di beneficiare della vigilanza e dell'assistenza educativa dei docenti. Il ricorso introduttivo deduceva la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, l'incompetenza o l'illegittimo ampliamento della motivazione da parte della dirigente scolastica rispetto alla competenza del Consiglio di istituto, vizi di legittimità, contraddittorietà e carenza di motivazione della delibera consiliare e della nota dirigenziale, l'illegittima trasformazione dell'iscrizione al servizio mensa in condizione obbligatoria per la frequenza scolastica e la violazione della Convenzione sui diritti del fanciullo. Dopo l'ordinanza cautelare che aveva imposto il riesame, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti contro il nuovo diniego, deducendo la mancata partecipazione procedimentale, l'incompetenza della dirigente per il mancato coinvolgimento del Consiglio di istituto, il difetto assoluto di istruttoria e motivazione, la contraddittorietà e illogicità manifesta, il travisamento dei fatti, la violazione dei principi di affidamento, proporzionalità, uguaglianza e ragionevolezza, nonché la violazione della disciplina sull'organizzazione scolastica, sulla sicurezza, sull'igiene alimentare, sui servizi di mensa e sulla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. In particolare, è stata contestata l'erronea quantificazione della capienza dei refettori, la mancata considerazione del personale in servizio e delle possibili soluzioni organizzative alternative, l'asserita indisponibilità dei locali, l'assenza di un effettivo confronto con i Comuni e gli organi collegiali e l'infondatezza dei rischi sanitari e organizzativi posti a fondamento del diniego.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il primo diniego era stato superato dal provvedimento adottato in sede di riesame in esecuzione dell'ordinanza cautelare. Ha invece accolto i motivi aggiunti e annullato il provvedimento di riesame. Ha ritenuto infondata la censura di incompetenza: il diniego riguardava una determinazione concreta e individuale sulle istanze dei singoli alunni, di competenza della dirigente scolastica quale organo preposto alla gestione unitaria dell'istituzione, e non una decisione generale di organizzazione e programmazione della vita scolastica riservata al Consiglio di istituto. Ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di istruttoria e alla carenza dei presupposti. Il servizio di ristorazione scolastica è facoltativo per l'utenza e gli alunni che non intendono fruirne devono poter frequentare il tempo mensa senza essere costretti a lasciare i locali scolastici. L'autorefezione non costituisce un diritto soggettivo incondizionato, ma una posizione di interesse legittimo da contemperare con le esigenze organizzative e di sicurezza dell'istituto. Tuttavia, il divieto totale può essere disposto soltanto sulla base di ragioni particolari, dimostrate e proporzionate di sicurezza o decoro. Nel caso concreto, il dato sulla capienza dei refettori era inesatto, poiché l'istituto disponeva di più locali con capienze complessive superiori a quelle considerate dall'amministrazione. Inoltre, il provvedimento non aveva dimostrato l'impossibilità di adottare misure per gestire i rischi da interferenza tra pasti domestici e pasti forniti dal servizio di refezione, né aveva esaminato concretamente soluzioni alternative relative a spazi, vigilanza, personale, pulizia e organizzazione del tempo mensa. Le esigenze di sicurezza avrebbero dovuto essere gestite mediante le procedure di valutazione e riduzione dei rischi, non utilizzate come ragione astratta per vietare l'autorefezione. Il TAR ha quindi riconosciuto ai minori la possibilità di consumare pasti domestici secondo le modalità organizzative che l'amministrazione dovrà individuare. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata.
Consente la definizione immediata del giudizio in camera di consiglio quando ne ricorrono i presupposti e le parti siano state previamente avvisate.
art. 10 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
Attribuisce al Consiglio di istituto competenze in materia di organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola, ma non per i provvedimenti concreti e individuali relativi alle singole istanze degli alunni.
art. 25 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Riconduce alla dirigente scolastica, quale organo preposto alla gestione unitaria dell'istituzione scolastica, l'adozione dei provvedimenti concreti e individuali relativi alle istanze degli alunni.
art. 1 D.M. 31 dicembre 1983
Le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale comprendono le mense, comprese quelle ad uso scolastico.
La mensa scolastica rientra tra i servizi pubblici a domanda individuale e non è, per l'utente, un servizio obbligatorio.
art. 6 d.lgs. 13 aprile 2017, n. 63
I servizi di mensa sono attivabili a richiesta degli interessati.
Conferma la facoltatività della fruizione del servizio mensa da parte degli alunni.
art. 26, commi 3 e 3-ter, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
I rischi derivanti dalla compresenza di pasti domestici e pasti della refezione devono essere valutati e gestiti mediante adeguate misure organizzative, non posti a fondamento di un divieto generalizzato senza istruttoria concreta.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
È stato invocato dai ricorrenti con riferimento alla mancata comunicazione dei motivi ostativi, ma la sentenza non fonda su tale censura l'accoglimento dei motivi aggiunti.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l'oscuramento dei dati identificativi dei minori e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale nella diffusione del provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Il servizio di refezione scolastica è un servizio pubblico a domanda individuale, facoltativo per l'utente; l'alunno che non intenda fruirne non può essere costretto ad abbandonare i locali scolastici durante il tempo mensa, quando questo rientra nell'orario curricolare.
- La possibilità di consumare un pasto domestico a scuola costituisce, in linea generale, un interesse legittimo e non un diritto soggettivo incondizionato; l'amministrazione scolastica deve esercitare il proprio potere organizzativo mediante un bilanciamento concreto tra libertà di scelta alimentare, esigenze di sicurezza, decoro, vigilanza, pulizia, risorse disponibili e organizzazione complessiva del servizio.
- Il divieto generalizzato di autorefezione è legittimo soltanto se fondato su ragioni particolari di sicurezza o decoro che siano dimostrate, proporzionate e sorrette da adeguata istruttoria; non bastano il richiamo astratto a rischi sanitari, carenza di personale, insufficienza degli spazi o responsabilità organizzative.
- Prima di negare l'autorefezione, l'amministrazione deve verificare l'effettiva capienza e disponibilità dei locali e considerare concretamente soluzioni alternative, tra cui la consumazione condivisa nel refettorio, modalità di vigilanza con il personale in servizio e misure per la pulizia e la gestione dei rifiuti.
- I rischi da interferenza derivanti dalla compresenza di pasti domestici e pasti della refezione scolastica devono essere oggetto di specifica valutazione e di misure dirette a eliminarli o ridurli al minimo; tali rischi non possono giustificare automaticamente il divieto dell'autorefezione.
- Il provvedimento individuale che decide sull'istanza di autorefezione dei singoli alunni rientra nella competenza gestionale della dirigente scolastica, mentre la competenza del Consiglio di istituto riguarda gli atti generali di organizzazione e programmazione della vita scolastica.
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