Sentenza n. 1695/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 344/2024 del Tribunale di Bologna pubblicata il 22.3.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 344/2024, relativa al pagamento di somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 344/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 22 marzo 2024 e passata in giudicato, notificata al Ministero dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni ai fini dell’esecuzione. Ha dedotto, in sostanza, l’inadempimento dell’obbligo di pagamento stabilito dal giudicato. Il Ministero non si è costituito. Dopo la proposizione del ricorso, notificato e depositato il 17 gennaio 2026, l’Amministrazione ha depositato, in seguito a ordinanza istruttoria, documentazione attestante il pagamento delle somme dovute, circostanza non contestata dal difensore del ricorrente. L’importo in contestazione era pari a 500 euro.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso ha soddisfatto integralmente e puntualmente la pretesa azionata. Le spese sono state poste a carico del Ministero in base alla soccombenza virtuale e liquidate in 300 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché con obbligo di restituzione dell’importo del contributo unificato versato, se versato, in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm..
La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa sostanziale, intervenuta durante il giudizio, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 114 c.p.a.
Il ricorso è proposto per l'ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
La disposizione individua il rito di ottemperanza attraverso il quale il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme riconosciute dal titolo, intervenuto dopo la proposizione del ricorso e documentato in giudizio, determina la piena soddisfazione della pretesa e la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’Amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
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