Cassazione Penale, Sentenza n. 13137/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cocciolo impugnava l'ordinanza del 18/05/2022 del Tribunale di sorveglianza di Taranto che aveva rigettato il reclamo ex art. 69-bis, comma 3, legge 26/07/1975 n. 354, contro il provvedimento del 10/01/2022 del Magistrato di sorveglianza che aveva negato la liberazione anticipata per il semestre 21/06/2021-21/12/2021 (sentenza Corte d'appello di Lecce 29/04/2019). Il rigetto si fondava sul rilievo disciplinare relativo al possesso di una scheda telefonica e al rinvenimento, nella cella, di due telefoni cellulari il 4/05/2021; benché un compagno di cella (Marinò) si fosse assunto la responsabilità, il Tribunale ritenne che non fosse escluso l'uso dei telefoni da parte del ricorrente e ne rilevò la mancata collaborazione nelle indagini.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale di sorveglianza: il beneficio della liberazione anticipata (art. 54 Ord. pen.) richiede una partecipazione attiva al trattamento rieducativo e non una mera osservanza formale; il rilievo disciplinare relativo a telefoni/scheda costituisce elemento sintomatico di scarsa adesione al percorso rieducativo e può essere considerato anche se non seguito da sanzione formale o se il rapporto disciplinare è viziato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-bis, comma 3
Norma procedurale che disciplina il reclamo contro i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza; nel caso in esame è lo strumento con cui il detenuto ha impugnato l'ordinanza che negava la liberazione anticipata.
Art. 54 Ordinamento penitenziario (ord. pen.)
La concessione della liberazione anticipata presuppone una valutazione favorevole della partecipazione al trattamento rieducativo: non è sufficiente una condotta passiva e rispettosa delle regole, ma occorrono comportamenti concreti e partecipativi che attestino la volontà di reinserimento sociale.
Art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per liquidare € 3.000,00.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020 (Piccininni)
Principio secondo cui il Tribunale di sorveglianza può tener conto di un rapporto disciplinare ai fini del diniego della liberazione anticipata anche se il rapporto è viziato o non seguito da sanzione, perché esso è rilevante come indicatore della mancata disponibilità al trattamento rieducativo.
Massime di principio
- Per ottenere la liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 ORD. PEN. il detenuto deve dimostrare partecipazione attiva e concreta al trattamento rieducativo; la mera osservanza formale delle regole non è sufficiente.
- I provvedimenti disciplinari o i rapporti che documentano comportamenti contrari alle regole possono essere valutati negativamente anche se non hanno comportato sanzioni formali o sono viziati; rilevano come indizio della scarsa adesione al percorso rieducativo.
- La mancata collaborazione del detenuto nel chiarire episodi disciplinari (es. rifiuto di aiutare a chiarire la titolarità di telefoni/sim) peggiora la valutazione sulla sua rieducazione e può legittimare il diniego del beneficio.
- In sede di reclamo contro provvedimenti di Magistrato di sorveglianza, il Tribunale valuta la complessiva condotta del detenuto nel periodo considerato; il ricorso privo di prospettazione concreta della partecipazione rieducativa è ad alto rischio di inammissibilità o rigetto.
- La parte che propone ricorso infondato o inammissibile può essere condannata alle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende; conviene valutare criticamente la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
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