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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13137/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cocciolo impugnava l'ordinanza del 18/05/2022 del Tribunale di sorveglianza di Taranto che aveva rigettato il reclamo ex art. 69-bis, comma 3, legge 26/07/1975 n. 354, contro il provvedimento del 10/01/2022 del Magistrato di sorveglianza che aveva negato la liberazione anticipata per il semestre 21/06/2021-21/12/2021 (sentenza Corte d'appello di Lecce 29/04/2019). Il rigetto si fondava sul rilievo disciplinare relativo al possesso di una scheda telefonica e al rinvenimento, nella cella, di due telefoni cellulari il 4/05/2021; benché un compagno di cella (Marinò) si fosse assunto la responsabilità, il Tribunale ritenne che non fosse escluso l'uso dei telefoni da parte del ricorrente e ne rilevò la mancata collaborazione nelle indagini.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale di sorveglianza: il beneficio della liberazione anticipata (art. 54 Ord. pen.) richiede una partecipazione attiva al trattamento rieducativo e non una mera osservanza formale; il rilievo disciplinare relativo a telefoni/scheda costituisce elemento sintomatico di scarsa adesione al percorso rieducativo e può essere considerato anche se non seguito da sanzione formale o se il rapporto disciplinare è viziato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-bis, comma 3

    Norma procedurale che disciplina il reclamo contro i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza; nel caso in esame è lo strumento con cui il detenuto ha impugnato l'ordinanza che negava la liberazione anticipata.

  • Art. 54 Ordinamento penitenziario (ord. pen.)

    La concessione della liberazione anticipata presuppone una valutazione favorevole della partecipazione al trattamento rieducativo: non è sufficiente una condotta passiva e rispettosa delle regole, ma occorrono comportamenti concreti e partecipativi che attestino la volontà di reinserimento sociale.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per liquidare € 3.000,00.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020 (Piccininni)

    Principio secondo cui il Tribunale di sorveglianza può tener conto di un rapporto disciplinare ai fini del diniego della liberazione anticipata anche se il rapporto è viziato o non seguito da sanzione, perché esso è rilevante come indicatore della mancata disponibilità al trattamento rieducativo.

Massime di principio

  • Per ottenere la liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 ORD. PEN. il detenuto deve dimostrare partecipazione attiva e concreta al trattamento rieducativo; la mera osservanza formale delle regole non è sufficiente.
  • I provvedimenti disciplinari o i rapporti che documentano comportamenti contrari alle regole possono essere valutati negativamente anche se non hanno comportato sanzioni formali o sono viziati; rilevano come indizio della scarsa adesione al percorso rieducativo.
  • La mancata collaborazione del detenuto nel chiarire episodi disciplinari (es. rifiuto di aiutare a chiarire la titolarità di telefoni/sim) peggiora la valutazione sulla sua rieducazione e può legittimare il diniego del beneficio.
  • In sede di reclamo contro provvedimenti di Magistrato di sorveglianza, il Tribunale valuta la complessiva condotta del detenuto nel periodo considerato; il ricorso privo di prospettazione concreta della partecipazione rieducativa è ad alto rischio di inammissibilità o rigetto.
  • La parte che propone ricorso infondato o inammissibile può essere condannata alle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende; conviene valutare criticamente la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.

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