Sentenza n. 10821/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, seguito dalla revoca del nulla osta al lavoro e dal diniego dell’autorizzazione all’ingresso in Italia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Roma dell’8 ottobre 2024, con cui era stata dichiarata irricevibile la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per la mancata previa sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il decreto prefettizio del 30 gennaio 2025, di revoca del nulla osta al lavoro rilasciato il 18 luglio 2022 e di contestuale diniego dell’autorizzazione all’ingresso, fondato sulla mancata produzione dell’asseverazione necessaria a dimostrare la capacità economica del datore di lavoro. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto del 19 settembre 2025, adottato in sede di riesame, con analogo contenuto e fondato sulla mancata dimostrazione della capacità economica del datore di lavoro. Il ricorrente ha contestato la valutazione amministrativa, deducendo in sostanza l’effettiva capacità economica del datore di lavoro, anche mediante produzione di un’asseverazione riferita all’anno 2024, buste paga relative ai mesi da marzo ad agosto 2023 e una relazione tecnica di consulente aziendale. Ha inoltre sostenuto l’illegittimità della revoca, il rilievo del decorso del tempo e la lesione dell’affidamento, nonché la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il decreto del 30 gennaio 2025 era stato sostituito dal successivo provvedimento del 19 settembre 2025, unico atto ancora idoneo a incidere sulla posizione del ricorrente. Ha rigettato il ricorso principale, ritenendo legittimo il diniego del Questore: la richiesta di permesso di soggiorno era stata presentata senza il previo perfezionamento dell’iter previsto dagli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998 e dagli artt. 35 e 36 del d.P.R. 394/1999, in particolare senza la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso la Prefettura-Sportello Unico per l’Immigrazione. Ha inoltre rigettato il secondo ricorso per motivi aggiunti. La Prefettura aveva svolto una valutazione complessiva e diacronica della capacità economica del datore di lavoro, considerando, per gli anni 2021, 2022 e 2023, fatturato, costi aziendali e numero dei lavoratori già impiegati. L’istruttoria aveva evidenziato una strutturale insufficienza della capacità economica a sostenere gli oneri retributivi, contributivi e fiscali relativi ai lavoratori richiesti. L’asseverazione prodotta dal ricorrente riguardava soltanto il lavoratore interessato e il solo anno 2024, mentre le buste paga si riferivano a un periodo limitato e la relazione del consulente di parte non era idonea a superare dati contabili complessivi e non contestati; le diverse conclusioni del consulente attenevano al merito della valutazione amministrativa, non sindacabile in assenza di illogicità o manifesta irragionevolezza. Il giudice ha ritenuto legittima la revoca del nulla osta, poiché fondata sulla carenza originaria di un requisito essenziale, non verificato al momento del rilascio. Ha escluso che il decorso del tempo impedisse l’intervento amministrativo, non essendo la revoca soggetta a un termine rigido e permanendo l’interesse pubblico al rispetto dei requisiti economici minimi, anche a tutela del lavoratore straniero. Ha escluso altresì un affidamento qualificato, in quanto la procedura non si era consolidata, la documentazione essenziale mancava già alla convocazione del 10 ottobre 2024 e il contratto di soggiorno non era mai stato sottoscritto. Infine, ha ritenuto non dovuto il rilascio di un permesso per attesa occupazione, poiché la carenza originaria del requisito reddituale del datore di lavoro avrebbe privato di rilevanza il requisito del reddito minimo e consentito l’elusione della disciplina. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per la parziale pronuncia in rito.
Norme richiamate
art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998
Il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presuppone il rispetto dell’iter previsto dalla disciplina sull’ingresso per lavoro, inclusa la previa sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
artt. 35 e 36 d.P.R. 394/1999
Le disposizioni regolamentari confermano la necessità del previo perfezionamento degli adempimenti relativi al contratto di soggiorno prima della conclusione del procedimento di rilascio del permesso per lavoro subordinato.
art. 44 d.l. 73/2022
L’asseverazione è funzionale alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti economici del datore di lavoro necessari per il rilascio e il mantenimento del nulla osta al lavoro.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può avvisare le parti della possibile definizione della controversia per una ragione diversa da quelle già prospettate, come la sopravvenuta improcedibilità.
Massime di principio
- La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non può essere accolta quando il richiedente non abbia previamente sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, trattandosi di un passaggio necessario dell’iter previsto dagli artt. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998 e 35 e 36 d.P.R. 394/1999.
- La capacità economica del datore di lavoro, ai fini del nulla osta al lavoro, può essere valutata dall’amministrazione attraverso un esame complessivo e diacronico di fatturato, costi aziendali, forza lavoro e oneri retributivi, contributivi e fiscali riferiti agli anni rilevanti.
- La produzione di documenti riferiti a un solo esercizio economico o a un periodo limitato non è idonea, di per sé, a superare una valutazione amministrativa fondata su dati contabili complessivi e non contestati. Le conclusioni divergenti di un consulente di parte non consentono il sindacato giudiziale sul merito della valutazione tecnica, salvo manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.
- La revoca del nulla osta al lavoro è legittima quando emerga la carenza originaria di un requisito essenziale, anche se il nulla osta era stato precedentemente rilasciato senza un’adeguata verifica dei presupposti.
- Il decorso del tempo non preclude automaticamente la revoca del nulla osta, quando permanga un interesse pubblico attuale al rispetto dei requisiti economici stabiliti dalla legge, anche in funzione di tutela del lavoratore straniero.
- Non sorge un affidamento qualificato sulla stabilità del nulla osta quando la procedura sia rimasta non consolidata, manchi la documentazione essenziale, non sia stato sottoscritto il contratto di soggiorno e il perfezionamento dell’ingresso e del rapporto di lavoro resti subordinato alla verifica dei requisiti di legge.
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