Sentenza n. 1948/2026 - Roma, Sezione 5
per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo, previo annullamento e/ la riforma ove occorra e per quanto di ragione: - del prospetto di liquidazione e del provvedimento di determina del Trattamento Fine Servizio n. -OMISSIS-del 3.02.2021 rilasciati dall’INPS nella parte in cui non si attribuisce al ricorrente medesimo il beneficio dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione e determina del trattamento di fine servizio che non includevano i sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato e cessato dal servizio a domanda dopo avere compiuto almeno 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio, ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali figurativi previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990, con interessi e rivalutazione. Ha dedotto l’illegittimità, erroneità e falsa applicazione delle predette disposizioni. L’INPS ha contestato nel merito la fondatezza della pretesa e ha eccepito, in via subordinata, la prescrizione del diritto alla riliquidazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto del ricorrente ai benefici economici dei sei scatti stipendiali, ordinando all’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo tali scatti nella base di calcolo. Ha ritenuto applicabile l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale della Polizia di Stato e ha considerato integrati i requisiti del secondo comma, cioè almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, anche in caso di collocamento a riposo a domanda. Il termine entro il quale presentare la domanda di quiescenza non è stato qualificato come perentorio dalla legge e il suo mancato rispetto non determina decadenza, in assenza di una previsione normativa chiara in tal senso. È stata respinta anche l’eccezione di incostituzionalità, formulata in modo generico e comunque ritenuta infondata alla luce della perdurante vigenza dell’art. 6-bis, confermata dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. È stata rigettata l’eccezione di prescrizione: il termine quinquennale decorre dall’ordinativo di pagamento del credito principale o dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, momento nel quale l’interessato può conoscere l’eventuale omessa inclusione dei sei scatti, e non dalla cessazione dal servizio. Nel caso concreto, il prospetto risaliva al 3 febbraio 2021 e il ricorso, notificato nel maggio 2025, era tempestivo. Sulle somme dovuti spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L’INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Al personale della Polizia di Stato [...] e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento
La disposizione si applica anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo avere compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il beneficio incide sulla base di calcolo del trattamento di fine servizio.
art. 21 legge n. 232/1990
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo della pretesa al riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto
Conferma la perdurante applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto.
art. 16, comma 6, legge n. 412/1991
In combinato disposto con l’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, esclude il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
In combinato disposto con l’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, comporta il riconoscimento dei soli interessi legali, senza rivalutazione monetaria cumulativa.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 deve essere incluso nella base di calcolo del trattamento di fine servizio del personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia con qualifiche equiparate quando il dipendente collocato a riposo a domanda abbia compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- Il termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio e il suo mancato rispetto non determina decadenza dal beneficio, in assenza di un’espressa e chiara previsione normativa che colleghi al termine tale effetto.
- La prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio per omessa inclusione dei sei scatti decorre dall’ordinativo di pagamento del credito principale o dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, poiché solo da tale momento l’interessato può conoscere l’erroneità della liquidazione.
- In presenza di una disposizione legislativa espressa che riconosce il beneficio, esigenze di sostenibilità finanziaria o interpretazioni costituzionalmente orientate non possono essere utilizzate per attribuire alla disposizione un contenuto contrario a quello risultante dal suo tenore normativo.
- Sulle somme dovute a titolo di riliquidazione del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi della disciplina richiamata dal giudice.
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