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Sentenza

Sentenza del 03/07/2019 n. 4315 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, lamentando che essa non avesse verificato l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione esecutiva relativa a tributi dell'anno 1997. Ha sostenuto che l'intimazione di pagamento fosse illegittima perché notificata dopo il decorso del termine di cinque anni dalla cartella di pagamento, anche se quest'ultima non era stata impugnata ed era divenuta definitiva.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, ha accolto l'appello del contribuente e riformato la sentenza di primo grado, accogliendo il ricorso originario e annullando l'intimazione di pagamento. Il Collegio ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale e ha escluso che una cartella non opposta possa essere assimilata a una sentenza definitiva ai fini dell'applicazione della prescrizione decennale. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate, considerata la complessità della questione e la non univocità della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • Art. 2953 del codice civile

    La prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato

    La norma non è stata ritenuta applicabile a una cartella di pagamento non impugnata, perché quest'ultima non equivale a un titolo giudiziale né a una sentenza di condanna passata in giudicato. Pertanto, la definitività della cartella non comporta automaticamente la trasformazione del termine di prescrizione in decennale.

Massime di principio

  • Per i crediti tributari, l'azione di riscossione può essere soggetta a un termine di prescrizione quinquennale, salvo specifiche disposizioni applicabili al singolo tributo.
  • La mancata opposizione a una cartella di pagamento la rende definitiva sotto il profilo della contestabilità della pretesa, ma non necessariamente la trasforma in un titolo giudiziale soggetto alla prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c.
  • Un'intimazione di pagamento notificata dopo la scadenza del termine prescrizionale può essere illegittima e può essere contestata, anche quando la cartella originaria non sia stata impugnata.
  • Per verificare la prescrizione occorre ricostruire cronologicamente la data di notifica della cartella e degli eventuali successivi atti interruttivi validamente notificati.
  • L'orientamento illustrato riguarda il principio applicato dal giudice in questa specifica controversia; la prescrizione concreta deve essere verificata considerando il tipo di tributo, la normativa vigente e tutti gli atti notificati.

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