Cassazione Penale, Sentenza n. 50840/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva respinto l'opposizione proposta da Renato Bazzan, ai sensi dell'art. 667 c.p.p., contro il provvedimento del 22/03/2023 che aveva rifiutato la restituzione di otto armi specificamente indicate. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) vizio procedurale per violazione delle norme sugli accertamenti e sul contraddittorio (art. 666 e art. 667 c.p.p.), lamentando che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'opposizione de plano senza fissare udienza in contraddittorio; (2) censura sostanziale relativa alla ritenuta incommerciabilità delle armi nonostante l'entrata in vigore dell'art. 18, comma 1, lett. b) della legge n. 238/2021 che avrebbe eliminato il divieto di vendita/commercializzazione delle armi in questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: ha rilevato che l'art. 667, comma 4, c.p.p. rinvia integralmente alla disciplina dell'art. 666 c.p.p., la quale impone al giudice dell'esecuzione, ove non ricorrano cause di inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, di fissare l'udienza in camera di consiglio con avviso alle parti e con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero e l'eventuale audizione dell'interessato. Il GIP di Cagliari non ha né indicato una legittima causa di inammissibilità né fissato l'udienza, violando il principio del contraddittorio e il diritto di difesa; tale violazione determina la nullità generale e assoluta del procedimento (art. 178 e 179 c.p.p.). Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al GIP del Tribunale di Cagliari per un nuovo esame nel necessario contraddittorio delle parti.
Norme richiamate
art. 667 c.p.p., comma 4
La norma dispone che, in caso di opposizione all'ordinanza del giudice dell'esecuzione, si applica la disciplina generale del procedimento di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p.; la Corte rileva che ciò comporta l'obbligo di seguire le forme del contraddittorio previste dall'art. 666.
art. 676 c.p.p., comma 1
Elenca le materie di competenza del giudice dell'esecuzione (es. estinzione del reato, estinzione della pena, pene accessorie, confisca, restituzione delle cose sequestrate); la Corte interpreta che le opposizioni in queste materie ricadono nel regime di cui all'art. 667 comma 4 e quindi nell'art. 666.
art. 666 c.p.p. (commi 2, 3 e 4)
Secondo la Corte l'art. 666 stabilisce due alternative: il giudice dell'esecuzione può dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi del comma 2 se ricorre una causa di inammissibilità; in assenza di tali cause deve fissare l'udienza in camera di consiglio, con avviso alle parti, la partecipazione del difensore e del pubblico ministero e l'eventuale audizione dell'interessato (commi 3 e 4). Il mancato rispetto di queste regole produce la nullità del procedimento.
art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c
La Corte richiama la previsione della nullità assoluta per la violazione delle norme che garantiscono il diritto di difesa e il contraddittorio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
art. 179 c.p.p., comma 1
Conferma che la nullità così qualificata è insanabile e rilevabile d'ufficio, con richiamo della giurisprudenza consolidata citata nella motivazione.
art. 18, comma 1, lett. b) della legge n. 238/2021
Richiamata dal ricorrente per sostenere che le armi oggetto della restituzione non sarebbero più incommerciabili; la Corte non ha affrontato il merito di tale questione perché ha ritenuto precedente e decisivo il vizio procedurale; rimessa la valutazione sostanziale al giudice di rinvio nel contraddittorio.
Massime di principio
- Quando si propone opposizione ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione (art. 667 c.p.p.), si applica la disciplina dell'art. 666 c.p.p.: il giudice deve o dichiarare l'inammissibilità (se ricorre una causa di inammissibilità) o fissare l'udienza in camera di consiglio con avviso alle parti e partecipazione del difensore e del PM.
- Il mancato rispetto delle formalità previste dall'art. 666 (fissazione dell'udienza e contraddittorio) determina nullità assoluta del procedimento per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (art. 178 e 179 c.p.p.), rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado.
- Il giudice non può dichiarare de plano l'inammissibilità di un'opposizione senza motivare la sussistenza di una causa di inammissibilità prevista dall'art. 666, comma 2; richiami generici (es. dubbio sull'identità o affermazioni di 'incommerciabilità' senza verifica) non sono sufficienti.
- Questioni di merito (per es. mutamenti normativi che incidono sulla commerciabilità di armi) devono essere esaminate nel contraddittorio; una decisione omettendo il contraddittorio dovrà essere annullata e il merito riesaminato dal giudice di rinvio.
- Difensore e pubblico ministero devono essere sempre coinvolti nelle udienze in camera di consiglio previste per le opposizioni ex art. 666, per garantire il corretto esercizio del diritto di difesa.
- In situazioni analoghe, se il giudice emette una decisione senza aver prima valutato l'eventuale inammissibilità o senza avere fissato l'udienza e garantito il contraddittorio, il rimedio corretto è l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame con le garanzie procedurali previste.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50749/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50750/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50751/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50752/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50753/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50755/2023 del 20/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →