Sentenza n. 1028/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone recante il rigetto dell’istanza di convocazione per la stipula degli accordi contrattuali ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 per le annualità 2020 e 2021
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, derivante da precedenti operatori sanitari privati e successivamente confluita nella Rete Diagnostica Crotonese, sosteneva di avere erogato prestazioni di laboratorio negli anni 2020 e 2021 quando operava quale laboratorio autonomo, in possesso di accreditamento valido ed efficace, comunicando regolarmente i relativi flussi senza ricevere rilievi dall’amministrazione. Chiedeva pertanto l’annullamento del diniego dell’Azienda sanitaria e, in sostanza, l’accertamento dell’obbligo di stipulare retroattivamente gli accordi ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992. Deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992, degli artt. 1321 ss. c.c., della normativa regionale calabrese in materia sanitaria, nonché travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dei principi di correttezza, buona fede e affidamento incolpevole. Contestava, in particolare, che il diniego richiamasse vicende riferibili all’altro laboratorio della rete e al mancato riconoscimento dell’aggregazione per gli anni 2020 e 2021, sostenendo di avere comunque titolo alla contrattualizzazione quale laboratorio autonomo.
La decisione
Il TAR ha riqualificato la domanda come domanda di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di stipulare retroattivamente gli accordi contrattuali e ha ricondotto la controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici, con possibilità di verificare la fondatezza della pretesa anche in termini di diritto soggettivo. Nel merito, ha escluso che il solo accreditamento attribuisca un diritto alla remunerazione delle prestazioni o alla stipula degli accordi: ai sensi dell’art. 5-quater d.lgs. 502/1992, l’accreditamento non vincola il servizio sanitario a remunerare prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali ex art. 8-quinquies. Anche l’avvenuta erogazione delle prestazioni e la trasmissione dei relativi flussi non dimostrano l’obbligo di contrattualizzazione, poiché l’accordo contrattuale assolve alla funzione programmatoria di acquistare prestazioni sanitarie in conformità alla programmazione regionale e non può essere utilizzato, a distanza di anni, quale mera giustificazione negoziale retroattiva della remunerazione. La ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che le prestazioni fossero necessarie e coerenti con la programmazione regionale degli anni 2020 e 2021; tale prova non è stata fornita, essendosi la pretesa fondata esclusivamente sull’accreditamento, sull’erogazione delle prestazioni e sulla loro comunicazione all’amministrazione. Il TAR ha inoltre ritenuto che le ragioni del diniego emergessero, almeno in nuce, dalla nota impugnata, soprattutto nella parte in cui escludeva che le prestazioni svolte generassero il diritto alla stipula; anche un eventuale difetto motivazionale non avrebbe comunque potuto fondare il diritto sostanziale azionato. Ricorso rigettato e spese compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
Gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie accreditate svolgono una funzione programmatoria e regolano l’acquisto delle prestazioni sanitarie da parte del servizio sanitario; non ne è stata riconosciuta la stipulabilità obbligatoria in via retroattiva sulla sola base dell’avvenuta erogazione delle prestazioni.
art. 5-quater d.lgs. 502/1992
La qualità di soggetto accreditato non vincola le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a remunerare le prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali previsti dall’art. 8-quinquies.
artt. 1321 ss. c.c.
Richiamati dalla ricorrente con riferimento alla natura negoziale degli accordi, senza che il giudice ne abbia tratto una specifica regola decisiva autonoma.
l.r. Calabria 18 luglio 2008, n. 24
Richiamata dalla ricorrente quale disciplina regionale del sistema di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione delle strutture sanitarie private; il ricorso è stato comunque respinto per l’assenza della prova dei presupposti sostanziali della pretesa.
regolamento regionale Calabria n. 13/2009
Richiamato dalla ricorrente quale normativa attuativa regionale in materia sanitaria, senza che il giudice ne abbia riconosciuto una portata idonea a fondare l’obbligo di stipula retroattiva.
Massime di principio
- L’accreditamento sanitario non attribuisce, di per sé, il diritto alla remunerazione delle prestazioni erogate in assenza di un accordo contrattuale con il servizio sanitario, né vincola l’amministrazione alla successiva stipula dell’accordo.
- L’erogazione di prestazioni sanitarie e la comunicazione dei relativi flussi all’amministrazione non sono sufficienti a fondare un obbligo di contrattualizzazione retroattiva, in mancanza della prova che le prestazioni fossero necessarie e coerenti con la programmazione sanitaria regionale del periodo di riferimento.
- Gli accordi contrattuali ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 hanno funzione programmatoria e di regolazione dell’acquisto di prestazioni sanitarie; la loro stipula successiva, riferita a prestazioni già erogate, non può essere imposta quando si risolva nella mera giustificazione negoziale postuma della remunerazione.
- Nel giudizio relativo alla pretesa di stipula di accordi sanitari, il soggetto accreditato deve dimostrare non solo il proprio accreditamento e l’avvenuta erogazione delle prestazioni, ma anche la loro necessità e conformità alla programmazione regionale applicabile.
- L’eventuale insufficienza della motivazione del diniego non determina automaticamente l’accoglimento della domanda sostanziale di stipula quando il ricorrente non abbia comunque dimostrato l’esistenza del diritto o dell’obbligo amministrativo azionato.
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