Cassazione Penale, Sentenza n. 20878/2025 del 04/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato relativo alla sentenza del Tribunale di Torino del 16/06/2023 (irrevocabile il 18/07/2023) che aveva condannato il ricorrente per il reato richiamato in sentenza. Il ricorrente contestava che il giudice del rinvio non avesse rispettato le indicazioni della Cassazione di cercare elementi positivi a sostegno dell'intento di sottrarsi alla conoscenza del processo, contestava la nozione di "dichiarazione implicita di assenza" ritenendola artificiosa e sosteneva che la semplice conoscenza del procedimento non fosse sufficiente, perché ciò che conta sarebbe la conoscenza del processo
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio (Corte d'appello di Torino) avesse correttamente esaminato i fatti come richiesto dalla precedente pronuncia di annullamento: sono stati individuati elementi fattuali positivi idonei a provare la volontà del ricorrente di sottrarsi alla conoscenza del processo (tentativi di notifica andati a vuoto prima della dichiarazione di domicilio, assenza del nominativo su citofoni e buche delle lettere, successivo trasferimento dell'attività e reperibilità presso la nuova sede). Tali indici, considerati congiuntamente, hanno giustificato la dichiarazione di assenza e l'inidoneità del domicilio dichiarato. Per questi motivi il ricorso è stato ritenuto aspecifico rispetto alle contestazioni e quindi inammissibile. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.1 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 595, comma 3, cod. pen.
Norma richiamata quale titolo di condanna in primo grado; non oggetto centrale del motivo di rescissione ma indicata come reato per il quale è stato pronunciato il giudicato
art. 420-bis cod. proc. pen.
Valutata nella versione anteriore e successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022: la Corte ha ritenuto che, sia secondo il testo anteriore sia secondo quello modificato, emergessero elementi idonei a dimostrare una scelta volontaria del ricorrente di sottrarsi alla conoscenza del processo
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato come fonte di modifica dell'art. 420-bis; la Corte ha verificato la legittimità della valutazione del giudice del rinvio anche alla luce delle novità normative
legge 20 novembre 1982, n. 890
Richiamata in relazione alle modalità e ai requisiti della notificazione: la Corte ha osservato che per rendere efficiente una notifica è necessaria l'evidenza della presenza del destinatario (es. nominativo su citofono o buca lettere), altrimenti il domicilio è idoneo solo in misura limitata
art. 157 cod. proc. pen.
Richiamato come regola alternativa per la notificazione degli atti processuali; utilizzato per sottolineare i limiti del domicilio in cui non sussiste un punto di riferimento per la consegna dell'atto
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che ha dato base alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il giudice valuta la volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo sulla base di elementi positivi e concreti: tentativi di notifica falliti, incongruenze temporali e prova di reperibilità altrove sono indizi rilevanti
- La mera negligenza o l'omessa comunicazione del domicilio non escludono di per sé la volontà dolosa; occorre la valutazione complessiva degli indici fattuali
- La idoneità del domicilio alla notificazione dipende da elementi oggettivi (presenza di nominativo su citofono/buca lettere, possibilità di lasciare avvisi): l'assenza di tali elementi può rendere il domicilio inidoneo
- Tentativi di notifica antecedenti alla dichiarazione di domicilio e successivi alla stessa forniscono un quadro temporale utile a determinare se il domicilio sia stato eletto con la volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo
- La prova di reperibilità concreta del soggetto in una diversa sede (es. sede dell'impresa) rafforza l'idea di una scelta volontaria di sottrazione, soprattutto se non è stata comunicata la variazione
- In impugnazioni di questo tipo è essenziale che il ricorrente affronti espressamente e in modo specifico gli elementi fattuali individuati dal giudice: argomentazioni generiche o ricorsi aspecifici corrono il rischio di inammissibilità
- Le modifiche normative che incidono sulle regole di dichiarazione di domicilio e assenza (es. d.lgs. n.150/2022) richiedono al giudice di valutare il caso sia alla luce del testo precedente sia di quello successivo quando pertinenti
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