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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20878/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato relativo alla sentenza del Tribunale di Torino del 16/06/2023 (irrevocabile il 18/07/2023) che aveva condannato il ricorrente per il reato richiamato in sentenza. Il ricorrente contestava che il giudice del rinvio non avesse rispettato le indicazioni della Cassazione di cercare elementi positivi a sostegno dell'intento di sottrarsi alla conoscenza del processo, contestava la nozione di "dichiarazione implicita di assenza" ritenendola artificiosa e sosteneva che la semplice conoscenza del procedimento non fosse sufficiente, perché ciò che conta sarebbe la conoscenza del processo

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio (Corte d'appello di Torino) avesse correttamente esaminato i fatti come richiesto dalla precedente pronuncia di annullamento: sono stati individuati elementi fattuali positivi idonei a provare la volontà del ricorrente di sottrarsi alla conoscenza del processo (tentativi di notifica andati a vuoto prima della dichiarazione di domicilio, assenza del nominativo su citofoni e buche delle lettere, successivo trasferimento dell'attività e reperibilità presso la nuova sede). Tali indici, considerati congiuntamente, hanno giustificato la dichiarazione di assenza e l'inidoneità del domicilio dichiarato. Per questi motivi il ricorso è stato ritenuto aspecifico rispetto alle contestazioni e quindi inammissibile. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.1 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 595, comma 3, cod. pen.

    Norma richiamata quale titolo di condanna in primo grado; non oggetto centrale del motivo di rescissione ma indicata come reato per il quale è stato pronunciato il giudicato

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Valutata nella versione anteriore e successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022: la Corte ha ritenuto che, sia secondo il testo anteriore sia secondo quello modificato, emergessero elementi idonei a dimostrare una scelta volontaria del ricorrente di sottrarsi alla conoscenza del processo

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamato come fonte di modifica dell'art. 420-bis; la Corte ha verificato la legittimità della valutazione del giudice del rinvio anche alla luce delle novità normative

  • legge 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamata in relazione alle modalità e ai requisiti della notificazione: la Corte ha osservato che per rendere efficiente una notifica è necessaria l'evidenza della presenza del destinatario (es. nominativo su citofono o buca lettere), altrimenti il domicilio è idoneo solo in misura limitata

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Richiamato come regola alternativa per la notificazione degli atti processuali; utilizzato per sottolineare i limiti del domicilio in cui non sussiste un punto di riferimento per la consegna dell'atto

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che ha dato base alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il giudice valuta la volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo sulla base di elementi positivi e concreti: tentativi di notifica falliti, incongruenze temporali e prova di reperibilità altrove sono indizi rilevanti
  • La mera negligenza o l'omessa comunicazione del domicilio non escludono di per sé la volontà dolosa; occorre la valutazione complessiva degli indici fattuali
  • La idoneità del domicilio alla notificazione dipende da elementi oggettivi (presenza di nominativo su citofono/buca lettere, possibilità di lasciare avvisi): l'assenza di tali elementi può rendere il domicilio inidoneo
  • Tentativi di notifica antecedenti alla dichiarazione di domicilio e successivi alla stessa forniscono un quadro temporale utile a determinare se il domicilio sia stato eletto con la volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo
  • La prova di reperibilità concreta del soggetto in una diversa sede (es. sede dell'impresa) rafforza l'idea di una scelta volontaria di sottrazione, soprattutto se non è stata comunicata la variazione
  • In impugnazioni di questo tipo è essenziale che il ricorrente affronti espressamente e in modo specifico gli elementi fattuali individuati dal giudice: argomentazioni generiche o ricorsi aspecifici corrono il rischio di inammissibilità
  • Le modifiche normative che incidono sulle regole di dichiarazione di domicilio e assenza (es. d.lgs. n.150/2022) richiedono al giudice di valutare il caso sia alla luce del testo precedente sia di quello successivo quando pertinenti

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