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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26460/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla dedotta responsabilità professionale di un avvocato che avrebbe omesso di informare il proprio assistito dell'avvenuta notifica, presso il proprio studio, di un decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Teramo, poi divenuto esecutivo per mancata opposizione. Il cliente agiva chiedendo il risarcimento dei danni, inizialmente quantificati in 50.000 euro, sostenendo che, se informato, avrebbe potuto proporre opposizione e ottenere un esito più favorevole, anche in termini di assoluzione, attenuazione del trattamento sanzionatorio e benefici processuali. Il Tribunale rigettava la domanda per difetto di prova del nesso causale e della concreta probabilità di un esito migliore in caso di opposizione; la Corte d'appello accoglieva solo in parte, riconoscendo l'inadempimento dell'avvocato quale vulnus del diritto di autodeterminazione, ma escludendo la prova di danni patrimoniali consequenziali e liquidando equitativamente un danno non patrimoniale di 3.000 euro. Con il ricorso per cassazione il cliente denunciava violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel negare la prova dei pregiudizi patrimoniali e nel non riconoscere il danno subito per la mancata proposizione dell'opposizione; con il secondo motivo, subordinato, contestava la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso la prova della concreta probabilità che, con l'opposizione al decreto penale, il cliente avrebbe ottenuto un trattamento più favorevole o l'assoluzione. La Corte ha ribadito che tale giudizio prognostico, fondato sul criterio del 'più probabile che non', spettava al giudice di merito e non risultava censurato nei limiti del sindacato di legittimità, poiché il ricorrente si limitava a riproporre una diversa lettura dei fatti e delle allegazioni. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato assorbito. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l'ulteriore importo per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma processuale asseritamente violata, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate; la Corte ha escluso che la doglianza introducesse un vizio scrutinabile in cassazione, perché mirava a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la critica investisse in realtà la valutazione delle prove, riservata al giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso un vizio motivazionale rilevante, rilevando che la sentenza d'appello conteneva una chiara ratio decidendi.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della responsabilità professionale; la Corte non entra nel merito della violazione, fermandosi alla carenza di censura della ratio sul nesso causale e sul danno.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la risarcibilità dei danni conseguenti all'inadempimento; la Corte conferma implicitamente che occorre la prova della diretta conseguenza dannosa e della concreta incidenza causale dell'omissione.

  • art. 1225 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; non viene sviluppata una specifica interpretazione, essendo la doglianza dichiarata inammissibile.

  • art. 2698 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che l'onere di dimostrare la probabilità di un esito migliore con l'opposizione gravava sul danneggiato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, in tema di contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, il cliente che lamenti l'omessa informazione su un atto processuale deve provare non solo l'inadempimento, ma anche che, se informato, avrebbe avuto una concreta e rilevante probabilità di conseguire un esito processuale più favorevole.
  • Il giudizio sulla possibilità che l'attività professionale omessa avrebbe evitato il danno o migliorato l'esito della vicenda va formulato secondo il criterio del 'più probabile che non' ed è riservato al giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o delle allegazioni di causa, se la sentenza impugnata ha esposto una ratio decidendi coerente e non illogica sul nesso causale e sulla prova del danno.
  • La qualificazione di un'omissione professionale come lesiva del diritto di autodeterminazione non basta, da sola, a fondare un risarcimento patrimoniale: occorre comunque la prova del pregiudizio allegato e della sua riconducibilità causale all'inadempimento.
  • La censura per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre doglianze già svolte nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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