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Sentenza

Sentenza n. 5489/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma ​della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Ter, n. 17370/2025, resa tra le parti.​

Giustizia amministrativa202508938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto parzialmente il ricorso contro la graduatoria definitiva dei contributi 2023 alle emittenti televisive commerciali, riconoscendo l’applicabilità alla Regione Molise della maggiorazione del 15 per cento e respingendo la censura sul punteggio Auditel

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa concorrente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la graduatoria definitiva delle domande ammesse ai contributi per l’anno 2023 in favore delle emittenti televisive a carattere commerciale, adottata dal Ministero ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 146/2017, nonché la successiva graduatoria approvata in autotutela. Il Ministero ha impugnato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva riconosciuto alla società emittente la maggiorazione del 15 per cento prevista dall’art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 146/2017, deducendo che il bonus spettasse soltanto alle regioni espressamente elencate dalla disposizione, tra le quali non figura il Molise; che la società non lo aveva espressamente richiesto nella domanda; e che, comunque, essa non operava esclusivamente in Molise, ma nell’area tecnica Abruzzo e Molise. La società ha proposto appello incidentale contro il capo della sentenza relativo al mancato riconoscimento del punteggio dell’area B concernente i dati Auditel, sostenendo di essere iscritta al sistema Auditel, che l’erronea dichiarazione di non iscrizione fosse dovuta a un malfunzionamento della piattaforma telematica SICEM e che l’amministrazione avrebbe dovuto verificare il requisito o attivare il soccorso istruttorio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato entrambi gli appelli. Quanto all’appello principale, ha ritenuto che l’art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 146/2017 non contenga un elenco rigidamente cristallizzato delle regioni beneficiarie, poiché il riferimento alle regioni rientranti nell’obiettivo convergenza nell’ambito delle politiche di coesione dell’Unione europea individua il presupposto sostanziale del beneficio. Tale rinvio deve essere inteso dinamicamente, in relazione alle regioni individuate dalla programmazione europea vigente. Poiché la Regione Molise era inclusa nella programmazione 2021-2027 tra le regioni destinatarie delle politiche di coesione, essa rientra nell’ambito applicativo della maggiorazione. Il giudice ha inoltre escluso che la società fosse decaduta dal beneficio per non averlo richiesto espressamente, rilevando che la disciplina della domanda e il modello telematico consentivano di selezionare soltanto le regioni nominate nel testo originario della disposizione, senza prevedere l’opzione relativa al Molise. La censura ministeriale sull’operatività non esclusiva in Molise è stata dichiarata inammissibile quale integrazione postuma della motivazione, poiché tale ragione non emergeva dagli atti impugnati; essa potrà eventualmente essere valutata dall’amministrazione nel riesercizio del potere. Quanto all’appello incidentale, il Collegio ha confermato il mancato riconoscimento del punteggio Auditel. La società aveva dichiarato nella domanda di non essere iscritta all’Auditel per il marchio interessato e non ha dimostrato l’esistenza del dedotto malfunzionamento informatico. L’amministrazione poteva quindi decidere sulla base della dichiarazione resa, in applicazione dei principi di autoresponsabilità e parità di trattamento. Il soccorso istruttorio non poteva essere utilizzato per sostituire una dichiarazione espressamente negativa con una dichiarazione di contenuto opposto, perché ciò avrebbe comportato una modifica sostanziale della domanda dopo la scadenza del termine e una lesione della par condicio. Le spese del grado sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146

    Disciplina il procedimento di ammissione ai contributi per le emittenti televisive commerciali e il punteggio delle domande; il comma 5 prevede la possibilità di chiedere la rettifica del punteggio o il riesame della domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

  • art. 6, comma 4, d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146

    Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell'obiettivo convergenza nell'ambito delle politiche di coesione dell'Unione europea

    La maggiorazione del 15 per cento non è limitata in modo statico alle sole regioni nominate, ma opera con riferimento alle regioni che, secondo la programmazione europea vigente, rientrano nelle aree destinatarie delle politiche di coesione; la disposizione va interpretata in senso conforme ai principi di ragionevolezza e uguaglianza.

  • art. 3, comma 4, lettera d), D.M. 20 ottobre 2017

    eventuale dichiarazione nel caso in cui la domanda venga presentata per marchio autorizzato ad operare esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia

    La dichiarazione richiesta dalla disciplina della domanda era riferita esclusivamente alle regioni espressamente indicate nel modello, che non contemplava la Regione Molise; l’assenza di una dichiarazione specifica non poteva quindi impedire il riconoscimento del bonus riferito al Molise.

  • art. 4-bis, comma 1, d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla l. 21 settembre 2018, n. 108

    Ha attribuito rango legislativo alla disciplina della maggiorazione territoriale prevista per le emittenti operanti nelle aree interessate dalle politiche di coesione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla l. 15 dicembre 2023, n. 191

    Costituisce ulteriore intervento legislativo sulla disciplina della maggiorazione territoriale richiamata dall’art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 146/2017.

  • art. 3 Cost.

    Impone di evitare un’interpretazione che cristallizzi l’elenco delle regioni in base a una programmazione europea superata e determini una disparità irragionevole tra territori che, secondo i medesimi criteri europei vigenti, versano in condizioni analoghe.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito alla Sezione, in sede cautelare, di fissare sollecitamente la trattazione del giudizio nel merito.

Massime di principio

  • Quando una disposizione riconosce un beneficio territoriale richiamando l’appartenenza a categorie o aree individuate nell’ambito di politiche europee periodicamente aggiornate, il riferimento deve essere interpretato dinamicamente, in relazione alla programmazione europea vigente, salvo che il legislatore abbia inequivocabilmente inteso cristallizzare l’elenco originario.
  • L’interpretazione di una disposizione che delimita un beneficio deve privilegiare, tra le letture consentite dal testo, quella conforme ai principi di ragionevolezza e uguaglianza, evitando che il beneficio resti ancorato a una classificazione territoriale superata e produca disparità tra operatori situati in condizioni sostanzialmente analoghe.
  • L’amministrazione non può respingere una pretesa sulla base di una ragione ostativa non indicata nel provvedimento impugnato, poiché tale ragione costituisce un’integrazione postuma della motivazione; essa può essere valutata, se del caso, nell’ambito del successivo riesercizio del potere.
  • Il soccorso istruttorio consente di regolarizzare o integrare dichiarazioni e documenti incompleti, ma non di sostituire, dopo la scadenza del termine di presentazione, una dichiarazione espressamente negativa con una dichiarazione positiva avente contenuto opposto.
  • Nelle procedure comparative improntate ai principi di autoresponsabilità e parità di trattamento, il concorrente sopporta le conseguenze della dichiarazione resa nella domanda quando non dimostri che essa sia dipesa da un errore imputabile alla piattaforma o all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTermini del procedimento e silenzio
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiSoccorso istruttorioPrincipio di legalità e tipicità

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