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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38861/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il decreto del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo ritenendolo generico. Sostiene che il reclamo era invece qualificabile come giurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. e che, in ogni caso, il principio di conservazione dell'impugnazione (art. 568, comma 5 c.p.p.) imponeva al Tribunale di qualificare l'atto come ricorso e trasmetterlo alla Corte di cassazione. Il reclamo riguardava la regolamentazione dello scambio di oggetti tra detenuti (ridotto da quattro a due passaggi del lavorante addetto alla distribuzione dei pasti) e deduceva una possibile violazione di diritti, evocando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 97/2020 e chiedendo valutazione delle ragioni di sicurezza dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del reclamo come "generico" da parte del magistrato di sorveglianza, attinente a modalità organizzative (materia non giurisdizionale) e non a una lesione di un diritto soggettivo grave e attuale tale da rientrare nell'art. 35-bis Ord. pen. Di conseguenza il provvedimento del magistrato di sorveglianza non è impugnabile in sede penale, neppure con ricorso per cassazione. Le censure del ricorrente sono state giudicate manifestamente infondate e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 35 Ord. pen.

    Regola i reclami non giurisdizionali; applicato quando la pretesa dedotta dal detenuto riguarda modalità organizzative dell'Amministrazione e non un diritto soggettivo grave e attuale. In tal caso il reclamo è "generico" e il relativo provvedimento è non giurisdizionale e non impugnabile davanti al giudice penale.

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Disciplina il reclamo giurisdizionale da proporre per la tutela di diritti soggettivi quando ricorre un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti (richiamato anche l'art. 69, comma 6). Applicabile solo se il reclamo deduce concretamente tale pregiudizio; in assenza di ciò il reclamo non può essere qualificato ai sensi dell'art. 35-bis.

  • art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.

    Indica i casi nei quali il reclamo può essere giurisdizionale: contestazioni relative all'inosservanza di disposizioni di legge o regolamento dalla quale derivi un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti. La Corte ha richiamato questa soglia come requisito per l'applicabilità dell'art. 35-bis.

  • art. 568, comma 5 cod. proc. pen.

    Principio di conservazione dell'impugnazione; evocato dal ricorrente per sostenere che, se il Tribunale non poteva decidere, avrebbe dovuto qualificare l'atto diversamente e trasmetterlo alla Cassazione. La Corte ha ritenuto però che la materia fosse estranea alla giurisdizione penale, quindi non impugnabile e il principio non operava per trasformare il reclamo generico in ricorso.

  • art. 666, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal Tribunale solo in relazione ai reclami ex art. 35-bis; la Corte ricorda che la procedura di cui all'art. 678 c.p.p. (richiamata dall'art. 35-bis) è applicabile solo ai reclami giurisdizionali, non ai reclami generici.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale titolo per la condanna alla contribuzione alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma ritenuta equa (Euro 3.000,00).

  • Sentenza Corte Cost. n. 97/2020

    Richiamata dal ricorrente per sostenere una violazione costituzionale inerente ai detenuti sottoposti al regime differenziato; la Corte di cassazione osserva che nel caso concreto lo scambio di oggetti è rimasto consentito (seppur ridotto), perciò non sussiste un pregiudizio grave e attuale ricollegabile alla pronuncia costituzionale.

Massime di principio

  • Un reclamo è giurisdizionale (art. 35-bis Ord. pen.) solo se deduce un attuale e grave pregiudizio all'esercizio di un diritto soggettivo (art. 69, comma 6). In mancanza, il reclamo è "generico" ai sensi dell'art. 35 e la materia è non giurisdizionale.
  • I provvedimenti adottati in relazione a reclami generici attinenti a modalità organizzative dell'esecuzione penitenziaria non hanno natura giurisdizionale e non sono impugnabili davanti al giudice penale, neppure con ricorso per cassazione.
  • Il magistrato di sorveglianza ha il potere/dovere di qualificare preliminarmente il reclamo; una qualificazione come "generico" legittima la non impugnabilità davanti agli organi penali.
  • Per impugnare con successo provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria bisogna documentare concretamente e specificamente il pregiudizio grave e attuale subito (non semplici censure generiche o richieste di migliore motivazione organizzativa).
  • Quando la controversia concerne solo la regolazione delle modalità (es. numero di passaggi per lo scambio di oggetti) senza eliminare del tutto la possibilità di scambio, è difficile ottenere qualificazione come reclamo giurisdizionale; è opportuno valutare canali alternativi o integrare il reclamo con elementi fattuali e giuridici che dimostrino il pregiudizio grave.

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