Cassazione Civile, Ordinanza n. 15031/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia riguarda una società ammessa a concordato preventivo omologato che, nella fase liquidatoria del concordato, è stata esposta a iniziativa dei creditori per la dichiarazione di fallimento. Il Tribunale di Roma aveva inizialmente ritenuto improcedibile il ricorso per fallimento, ritenendo necessario il previo esperimento dell’azione di risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall. La Corte d’appello, in sede di reclamo, ha invece ritenuto procedibile la domanda di fallimento perché i crediti azionati dai reclamanti erano sorti dopo l’omologazione e non erano inclusi nel piano concordatario, ravvisando inoltre un conclamato stato di insolvenza sulla base del forte scostamento tra attivo previsto e realizzo effettivo, della cattiva gestione, del mancato accesso al credito, della cessazione dei rapporti di lavoro e della chiusura delle sedi. Successivamente il Tribunale, in riassunzione del procedimento prefallimentare, ha dichiarato il fallimento; la Corte d’appello ha respinto il reclamo contro tale sentenza. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato, in sintesi, la violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 1, 5, 6, 15, 22 e 186 l.fall. e dell’art. 132 c.p.c., sostenendo: che il giudice di merito si sarebbe limitato a un mero richiamo al decreto ex art. 22 l.fall.; che non avrebbe valutato correttamente le prove sui crediti azionati, asseritamente posteriori al concordato e comunque eccedenti la falcidia concordata; che avrebbe dato eccessivo rilievo ad atti e accertamenti di altro giudizio; e che avrebbe omesso o reso solo apparente la motivazione sul requisito dell’insolvenza e sulla novità delle circostanze dedotte. La società ha inoltre cercato di sostenere l’anteriorità all’omologazione di parte dei crediti e l’insussistenza dell’insolvenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale si sia correttamente attenuta ai limiti del giudizio successivo alla rimessione degli atti ex art. 22 l.fall., che il richiamo al precedente decreto non integri mancanza di motivazione ma risponda alla struttura bifasica della dichiarazione di fallimento, e che le circostanze dedotte dalla ricorrente non fossero decisive o comunque si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla fallibilità del debitore concordatario omologato insolvente nel pagamento dei debiti concordatari e ha osservato che, dopo l’inadempimento del patto concordatario, l’insolvenza continua a rilevare, sia pure nei limiti della falcidia. Ha anche affermato che, quando il fallimento interviene mentre è ancora astrattamente possibile la risoluzione del concordato, i creditori non sono tenuti a subire gli effetti esdebitatori definitivi dell’art. 184 l.fall. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta inidonea a scalfire la decisione di merito
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha rilevato che le doglianze tendevano a una rivalutazione di merito
art. 116 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso un vizio denunciabile nei termini proposti
art. 1 l.fall.
citato tra le norme sulla fallibilità dell’imprenditore, senza specifiche statuizioni autonome nella decisione
art. 5 l.fall.
richiamato per il concetto di insolvenza; la Corte ribadisce che, dopo l’inadempimento del concordato, l’insolvenza continua a rilevare
art. 6 l.fall.
citato tra le norme che disciplinano l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento
art. 15 l.fall.
richiamato per il procedimento prefallimentare
art. 22 l.fall.
la Corte afferma che il giudizio successivo è vincolato al decreto emesso ex art. 22 e ai fatti sopravvenuti rilevanti, secondo la struttura bifasica del procedimento
art. 186 l.fall.
richiamato quanto alla risoluzione del concordato; la Corte precisa che la mancata proposizione della risoluzione non esclude la fallibilità se sussistono i presupposti
art. 184 l.fall.
la Corte esclude che i creditori debbano subire gli effetti esdebitatori definitivi del concordato quando il fallimento sopravviene prima della risoluzione
art. 132 c.p.c.
invocato per lamentare carenza o apparenza di motivazione; la Corte esclude il vizio perché la motivazione è sorretta da un richiamo coerente alla struttura del procedimento e agli accertamenti compiuti
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. a sostegno della censura motivazionale, non accolta
Massime di principio
- Nel giudizio di fallimento successivo alla rimessione degli atti ex art. 22 l.fall., il tribunale e il giudice del reclamo sono vincolati al perimetro dei fatti rilevanti sopravvenuti rispetto al decreto di rimessione, mentre la valutazione degli elementi preesistenti e sopravvenuti fino a quel momento appartiene al giudice che emette il decreto ex art. 22 l.fall.
- Il semplice richiamo, nella sentenza dichiarativa di fallimento, al decreto pronunciato nel precedente segmento del procedimento non integra di per sé difetto di motivazione, poiché risponde alla struttura bifasica della dichiarazione di fallimento e al recepimento vincolato del dictum del giudice precedente.
- Il debitore ammesso a concordato preventivo omologato può essere dichiarato fallito se diviene insolvente nel pagamento dei debiti concordatari; dopo l’omologazione e l’inadempimento del patto concordatario, l’insolvenza continua a rilevare, seppure commisurata alla falcidia concordataria.
- La dichiarazione di fallimento può intervenire anche prima della scadenza dei termini di esecuzione del concordato se risulta oggettivamente venuta meno la funzione del piano di soddisfare i creditori nella misura promessa o se sia sopravvenuta l’obiettiva impossibilità di attuare le condizioni minime richieste dalla legge.
- Quando il fallimento sopravviene in una fase in cui è ancora astrattamente proponibile la risoluzione del concordato, i creditori non sono tenuti a subire gli effetti esdebitatori definitivi del concordato omologato, perché l’intervento del fallimento rende irrealizzabile l’attuazione del piano.
- Le censure che mirano a contestare la valutazione di insolvenza e del materiale istruttorio, senza confrontarsi con gli specifici accertamenti di fatto posti a base della decisione, si risolvono in un inammissibile sindacato di merito in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14993/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14994/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14995/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14996/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14997/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14998/2024 del 29/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →